Il Tar del Veneto ha stabilito, per la prima volta in Italia, che la determinazione dell’utilizzo dei rimorchiatori non è compito del Ministero dei trasporti, ma dell’Autorità portuale di ciascun porto, in accordo con la Capitaneria di Porto. Si tratta del primo esempio di autonomia concessa a un porto in materia di regolamentazione del traffico. Il Tar del Veneto ha accolto la tesi dell’Autorità Portuale di Venezia, alla quale si erano uniti sia gli agenti marittimi sia gli spedizionieri, in base alla quale la legge di riforma portuale del 1994 ha derogato all’articolo 102 del Codice della Navigazione che regola il rimorchio. La tesi opposta era sostenuta dalla Panfido del gruppo Calderan, che legava il tema della sicurezza a quello del rimorchio. Con un’ordinanza emessa il 30 Aprile, l’Autorità portuale ha stabilito che le navi traghetto ro-ro e ro-pax (merci e passeggeri) non superiori alle 40 mila tonnellate di stazza, e le portacontainer fino a 35 mila tonnellate, a condizione che non trasportino merci pericolose, possono entrare in laguna senza l’ausilio dei rimorchiatori. Le portacontainer più piccole, entro le 4 mila tonnellate, sono completamento esentate dal servizio anche per le evoluzioni nei bacini, a condizione che siano già entrate nel porto almeno tre volte con l’ausilio dei rimorchiatori, senza che siano insorti problemi. Contro la sentenza del Tar a Panfido ha annunciato ricorso al Consiglio di Stato, riservandosi di verificare se la sua struttura sarà ancora gestibile con lo stesso numero di dipendenti.
(Da Maritime Transport Daily Newsletter)