La Dg Tren (Direzione Generale dei Trasporti ed Energia) della Commissione europea ha preparato nei mesi scorsi la bozza definitiva di un regolamento (vedi numero scorso del Journal of Security) che rafforzi la security nella catena logistica al fine di rendere più sicuro il trasporto terrestre, riducendo il divario che oggi esiste con le regole di sicurezza implementate nei sistemi di trasporto aereo e marittimo. Con il termine “catena logistica” si indicano tutti i processi e tutti gli operatori che partecipano alla preparazione del trasporto e al trasporto terrestre di merci dalla sede di produzione fino al punto di consegna all’interno del territorio della Comunità europea.
Il Regolamento, composto da 16 articoli e 6 Allegati, si applicherà agli operatori coinvolti nella “catena” che svolgono le seguenti mansioni:

1.preparazione delle merci per la spedizione e spedizione dalla sede di produzione;
2.trasporto delle merci
3.inoltro delle merci
4.immagazzinaggio, stoccaggio e operazioni degli interporti

Ciascuno di questi operatori dovrà darsi un’opportuna organizzazione per soddisfare i requisiti minimi specifici oggetto del regolamento; fatto ciò, esso otterrà la qualifica di “operatore sicuro” che gli verrà assegnata dall’Autorità competente per la sicurezza della catena logistica nominata da ogni stato membro. A tal proposito è importante segnalare che è prevista l’eventualità che uno stato membro possa riconoscere per l’attività di certificazione, ai fini del rilascio della qualifica di “operatore sicuro”, organismi privati che operano nei settori dei controlli e della certificazione. Questi devono soddisfare i requisiti specifici contenuti nell’Allegato 6 del regolamento. E' un approccio già utilizzato in campo marittimo con le “Organizzazioni di Sicurezza
Riconosciute” e consentirebbe agli Stati Membri di evitare la costituzione di nuovi enti preposti con le conseguenti implicazioni organizzative e economiche.
Gli “operatori sicuri” certificati e con mutuo riconoscimento da parte degli stati membri, potranno usufruire di un “trattamento accelerato” nelle operazioni di interconnessione con la sicurezza nel trasporto marittimo e aereo. Nella logica di un’integrazione nella sicurezza della catena logistica globale, le autorità doganali incaricate dei controlli di sicurezza alle frontiere esterne, per le importazioni e le esportazioni, riconosceranno l’equivalenza fra la qualifica di “operatore sicuro” così conseguita e quella in atto per il loro sistema, definita come “operatore economico autorizzato” . Il sistema dell’”operatore sicuro” permetterebbe quindi agli esportatori europei di beneficiare degli attuali sistemi di agevolazioni per le importazioni applicati ad esempio
dagli USA.
Mentre nella bozza di regolamento europeo sono stabiliti i requisiti e le modalità per gli stati membri per l’assegnazione della qualifica di “operatore sicuro”, negli Allegati 1, 2, 3 e 4 sono rispettivamente indicati i requisiti che debbono essere soddisfatti dagli operatori sotto indicati:

Caricatori
Imprese di Trasporto
Imprese di Spedizione
Imprese di magazzinaggio, stoccaggio oppure operazioni nei terminal terrestri (compresi gli interporti)

In sintesi, i requisiti prevedono una parte comune a tutte le diverse tipologie di operatore, cioè la valutazione del rischio di sicurezza e del relativo sistema di gestione, e una serie di requisiti in relazione alla specifica operatività di ciascun operatore. Ad esempio per un caricatore, un’impresa di trasporto e un interporto sono definiti i requisiti per la sicurezza materiale (illuminazione, dispositivi di bloccaggio delle porte esterne ecc.). Per le imprese di spedizione, invece, questi requisiti non sono previsti, ma sono previste rigorose disposizioni per il trattamento della documentazione relativa alla movimentazione dei carichi, in modo da impedire scambi, perdite o introduzione di informazioni errate e da garantire riservatezza.
Altro particolare degno di nota riguarda le disposizioni per un flusso sicuro delle merci per le imprese di trasporto, imprese di spedizione e interporti, dove è prevista la possibilità per questi “operatori sicuri” di qualificare come sicuri anche carichi presentati da operatori non sicuri, quando l’ispezione dei contenuti a cura dell’operatore sicuro consenta di confermare la procedura richiesta.
Raccomandiamo comunque agli interessati un attento esame degli allegati al regolamento menzionati più sopra, al fine di avere un quadro generale più ampio e valutare l’impatto sulla propria organizzazione.
L’allegato 5 contiene i metodi per l’effettuazione dell’analisi del rischio che deve comprendere una prima fase con l’identificazione dei tipi di minacce, una seconda fase con l’identificazione di cosa proteggere e in particolare in quale misura il bersaglio è vulnerabile nell’evenienza di un attacco terroristico o atto illegale e una terza fase con l’identificazione delle misure necessarie per ridurre il rischio a un livello di accettabilità. E’ da notare che questo approccio è del tutto analogo a quello che viene applicato nel trasporto marittimo e in particolare su navi e impianti portuali.
Infine, l’allegato 6 contiene i requisiti che debbono essere soddisfatti da un organismo riconosciuto per la certificazione degli “operatori sicuri”.
Concludiamo questa sintesi dei contenuti del Regolamento di sicurezza della catena logistica terrestre ricordando che in una prima fase il regolamento dovrebbe essere applicato su base volontaria secondo un sistema definito da ogni stato membro. Questa decisione sulla volontarietà di applicazione del sistema comprende ovviamente l’intenzione da parte della Commissione europe di avere un approccio graduale verso la garanzia di un flusso sicuro delle merci in ambito CE, ferma restando la determinazione di raggiungere l’obiettivo di una catena logistica sicura al fine di garantire scambi internazionali sicuri di merci ed eliminando il divario attuale con il trasporto aereo e marittimo.

Fabio Ziliotto
RINA INDUSTRY