In attuazione del decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n.134, concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l’imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose ed in particolare il Capo V recante disposizioni relative ad imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi, un decreto del comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto stabilisce le procedure e i metodi di prova per gli imballaggi per merci pericolose, stabilendo specifiche prescrizioni relative alle prove cui deve essere sottoposto il prototipo di ogni imballaggio prima dell’utilizzo. Le norme tecniche relative alle procedure ed ai metodi di prova sono conformi al dettato del Codice Imdg. La normativa di riferimento per i trasporti marittimi è infatti costituita dal Codice Imdg (International Maritime Dangerous Goods) il regolamento tecnico della materia secondo le regole identificate e stabilite dalla Convenzioni Marpol (Marine Pollution) e da quella Solas (per la salvaguardia della vita umana in mare). Il codice Imdg per il trasporto via mare classifica e elenca la lista delle merci pericolose ed fissa le esenzioni relative alle quantità limitate. Stabilisce le disposizioni per gli imballaggi e le cisterne. Definisce le procedure di spedizione. E detta le regole in materia di costruzione e prove di imballaggi, grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa, GIR, grandi imballaggi, cisterne mobili, contenitori per gas ad elementi multipli (Cgem), e di veicoli cisterna stradali. E proprio a queste disposizioni si uniforma il decreto, definendo procedure e metodi di prova
(Da Maritime Transport Daily Newsletter)