Il ministero dello Sviluppo economico ha
emanato il decreto attuativo del d.lgs. N.59 del 2010, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, che sancisce la definitiva soppressione dei ruoli dei mediatori
marittimi. Nonostante l’abolizione del ruolo rimangono i requisiti già
richiesti in precedenza per l’esercizio dell’attività di mediatore, in
particolare l’esame di abilitazione alla Camera di Commercio e l’istituzione
della cauzione. Il decreto stabilisce che a partire dal 12 maggio 2012,
sia nel caso di ditte individuali sia nel caso di società di capitali, per
esercitare la mediazione marittima è obbligatorio presentare la segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA) alla Camera di Commercio competente. Si
può iniziare l’attività il giorno della presentazione, mentre l’ufficio albi e
ruoli, entro il termine di 60 giorni, procederà alla verifica della
segnalazione, delle dichiarazioni e delle certificazioni poste a suo corredo.
Decorso tale termine la pratica viene accolta per silenzio assenso. In caso
manchino i requisiti e i presupposti di legge, la Camera di Commercio adotterà
un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, salvo la
regolarizzazione della stessa entro il termine di trenta giorni. Tutti i legali
rappresentanti delle società di capitali che intendano svolgere attività di
mediazione marittima devono essere in possesso dei requisiti per esercitare la
professione, iscriversi alla Camera di Commercio e compilare ognuno la
dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà. Lo stesso
procedimento si applica anche in caso di sostituzione dei legali rappresentanti
di società con attività di mediazione marittima.