Assagenti e Spediporto
replicano alle accuse mosse dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il
Mercato mostrando gli argomenti di difesa contro la sentenza che ha sanzionato
le due associazioni di categoria oltre a 15 agenzie marittime, per aver siglato
l’accordo sui diritti fissi. Il diritto fisso è un compenso versato dallo
spedizioniere all’agente marittimo per la compilazione dei documenti utili al
trasporto terrestre e marittimo. «È una voce accessoria — spiega Giovanni
Cerruti, Presidente Assagenti — che rappresenta meno dell’1% del costo totale
del trasporto porta a porta e, secondo un’indagine di Spediporto, circa lo
0,001% sul prodotto finale al consumo. Pertanto non è in grado di costituire di
per sé un elemento anticoncorrenziale». Assagenti rifiuta la tesi dell’Authority
secondo la quale si è in presenza di un accordo orizzontale, stipulato da
agenzie marittime concorrenti che operano allo stesso livello della catena di
distribuzione. «L’intesa sui diritti fissi — dichiara Cerruti — è di natura
verticale, concordata tra due Associazioni di categoria che operano a un
livello differente della catena distribuzione. Questo tipo di accordo è lecito
e considerato dalla teoria economica come un incentivo all’efficienza». La tesi
dell’accordo orizzontale non si sposa nemmeno con le dichiarazioni di
Spediporto: «Le analisi economiche — afferma Roberta Oliaro, Presidente
Spediporto — condotte sul presunto impatto anticoncorrenziale dell’accordo
sui clienti e sui consumatori hanno dimostrato la totale irrilevanza dei diritti
fissi e del c.d. sconto di fidelizzazione. Percentuali infinitesimali sul
cliente e sul consumatore. Assenza totale di un concreto interesse economico
degli spedizionieri all’aumento dei diritti fissi e di un appetibile interesse
economico allo sconto di fidelizzazione. I freddi dati economici ci dicono che
siamo ben lontani da scenari anticoncorrenziali. Ecco perché nutriamo sconcerto
e amarezza per la pronuncia dell’Antitrust». Il comunicato diramato
dall’Authority parla di un accordo segreto, che Assagenti smentisce mostrando
numerosi articoli della stampa locale e nazionale che trattano dell’argomento.
Anche le delucidazioni fornite dalle federazioni nazionali, Federagenti e
Fedespedi, nel 2002 alla stessa AGCM sugli accordi inter-associativi lasciano
intendere che non ci siano i presupposti di segretezza, soprattutto perché a
quelle dichiarazioni l’Autorità non ha dato seguito con nessuna istruttoria.
«L’Autorità — dichiara Cerruti — ha preferito sanzionare le singole agenzie, al
posto delle Associazioni di categoria. Questo al solo scopo di poter comminare
una sanzione di 4 milioni di euro, che non sarebbe stato possibile applicare
alle Associazioni di categoria, visto il limite massimo del 10% del fatturato
previsto dalla normativa». L’entità della sanzione applicata dall’AGCM non
risulta avere precedenti. Si ha evidenza di accordi portati avanti da una parte
a danno dell’altra, in cui i criteri di calcolo della sanzione sono stati ben
inferiori al 50% di quanto applicato a questo caso. Le conseguenze di questa
azione rischiano di minare il fragile equilibrio in cui si trovano le aziende,
già provate dalla crisi del settore. «E’ opportuno domandarsi — afferma Cerruti
— se sia giusto che la totale libertà decisionale dell’ Autorità per la
Concorrenza possa, in casi come questo, creare danni sociali ed economici dalle
conseguenze imprevedibili».