Ceva Logistics Italia ha inviato una comunicazione ai suoi trasportatori con cui “si riserva la ripetizione, all'esito del giudizio pendente innanzi al Tar del Lazio, di quanto riconosciuto e pagato a titolo di adeguamento dei compensi dei costi minimi di cui alle tabelle vigenti a seguito dei pagamenti effettuati a fronte di fatture da voi emesse nei confronti di Ceva Logistics Italia con contratto sottoscritto in data 1 gennaio 2012″. Secondo Fai Conftrasporto, anche nel caso di sentenza sfavorevole all'Osservatorio da parte del Tar Lazio, la Ceva non sarebbe tuttavia legittimata a chiedere “la restituzione di quanto ha pagato in virtù di una Legge vigente e legittima, che comunque resterebbe in vigore anche qualora il Tar accogliesse il ricorso di Confindustria che riguarda le delibere e non la Legge, tenuto anche conto che i principi affermati in sentenza potranno applicarsi per il futuro ma non certamente a rapporti contrattuali già definiti”. Inoltre, “L'eventuale sentenza di accoglimento del Tar fisserebbe dei principi a cui l'Osservatorio dovrebbe poi adeguarsi, ma non travolgerebbe in nessun modo la Legge che resterebbe in vigore”.