Sul Supplemento Ordinario 123 alla G.U. 163 del 15 luglio 2005 è stato pubblicato il dpr n. 134 del 6 giugno 2005 “Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l’imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose”.
Il punto cardine di questo dpr, è costituito dall’Articolo 3, che riportiamo integralmente:

“Merci pericolose – 1. Il trasporto di merci pericolose deve essere effettuato in conformità alle prescrizioni del codice Imdg (codice dell'Imo che fa da riferimento internazionale per il trasporto di merce pericolosa, ndr).
2. Per la navigazione nazionale, l'Amministrazione può adottare misure che consentano l'equivalenza alle prescrizioni del codice Imdg, purché tali equivalenze siano efficaci quanto le suddette prescrizioni e garantiscano lo stesso livello di sicurezza”.

Ne deriva dunque che il codice Imdg è ormai il riferimento normativo obbligatorio anche per i trasporti nazionali per i quali, tuttavia, sono possibili alcune esenzioni e, in particolare:
– come previsto dallo stesso art. 3, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare modalità diverse purché di analoga efficacia e sicurezza
– esenzioni dalle disposizioni di cui all’art. 7 (essenzialmente disposizioni antincendio) per la navigazione locale (art. 9)
– esenzione (in condizioni marine meteofavorevoli) dalle richieste caratteristiche per veicoli e carri cisterna per viaggi nazionali inferiori a 2 ore (art. 10)
– rizzaggio delle unità di trasporto del carico sotto responsabilità del comando di bordo per viaggi nazionali inferiori a 2 ore (art. 11)
Torneremo ovviamente a discutere di questi ed altri aspetti più in dettaglio, sia sul sito che nel corso
del Seminario gratuito del 14 settembre 2005 a Bologna.
A settembre sarà disponibile la traduzione italiana del Codice Imdg preparata da Orange Project e pubblicata da Ars Edizioni.
Un'altra parte importante del DPR 134/2005 è costituita dal Capo V, “Disposizioni relative ad imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi”. Negli articoli da 29 a 35 vengono finalmente regolamentate, a livello nazionale, le modalità per omologare e per ricondizionare gli imballaggi.