Dal 1° gennaio 2008 è possibile chiedere il Certificato per diventare operatore economico autorizzato (Oea o, nell’acronimo inglese, Aeo). Si tratta di una figura introdotta dall’Unione europea e che permetterà, nei casi valutati a maggiore affidabilità, di ridurre i controlli doganali fino al 90%: un indubbio vantaggio per la scorrevolezza dei flussi di traffico. L’Italia ha ancora un numero di richieste del Certificato inferiore rispetto ad altri paesi (21, contro, ad esempio, 192 dei Paesi Bassi). Per chiarire meglio i principali aspetti e l’importanza di questa figura,  il Journal of Security ha intervistato Mario Bogliolo, coordinatore regionale Aeo della direzione regionale di Genova dell’Agenzia delle dogane.

 

Che cosa è l’operatore economico autorizzato?

“Ai sensi dell’art. 1, punto 12, delle DAC (Disposizioni di Applicazione del Codice Doganale Comunitario -Reg. CEE n.2454/1993) per Operatore Economico si intende “una persona che, nel corso della sua attività commerciale, prende parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale”. L’Operatore Economico Autorizzato è un operatore economico, residente nel territorio doganale della UE, titolare di un Certificato Aeo (Authorized Economic Operator) concesso dall’Autorità doganale di uno Stato membro sulla base dei requisiti e delle condizioni stabiliti dalla Commissione Europea.

La deroga al principio di residenza nel territorio UE, ai sensi dell’art. 14 octies, lett. a e b, delle DAC, si ha solo in caso di un Accordo internazionale concluso tra la Comunità ed un paese terzo tramite il mutuo riconoscimento oppure se la domanda di un Certificato AeoS-Sicurezza è presentata da una società marittima o aerea estera che però dispone di un ufficio locale o usufruisce già delle semplificazioni di cui agli artt. 324 sexies, 445 o 448 delle DAC.

Sintetizzando, possono presentare l’istanza per ottenere un Certificato Aeo tutti gli operatori economici, residenti nell’Unione europea, che a diverso titolo compiono attività inerenti alle operazioni doganali e che intendono beneficiare delle agevolazioni collegate al rilascio di un Certificato Aeo. A titolo esemplificativo, si possono citare i produttori, gli importatori, gli esportatori, i depositari, i soggetti autorizzati ad esercitare una attività in una zona franca o deposito franco, i vettori, gli speditori, i corrieri aerei, i terminalisti, le imprese di spedizione, gli agenti doganali singolarmente o in forma associata (spedizionieri) e, più in generale, tutti i soggetti la cui attività è connessa all’applicazione della legislazione doganale. Da quanto detto discende che è precluso il rilascio di un Certificato Aeo se l’attività del richiedente riguarda esclusivamente beni in libera circolazione e, quindi, comunitari o comunitarizzati o, comunque, non sia connessa ad attività soggetta alla normativa doganale.

Vi sono tre tipologie di certificato Aeo:

1.     Certificato Oea – Semplificazioni doganali (Aeoc):                                                                    è rilasciato agli operatori economici stabiliti nel territorio comunitario che soddisfano i criteri relativi ad un’adeguata comprovata osservanza degli obblighi doganali, un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti che permetta adeguati controlli doganali ed una comprovata solvibilità finanziaria.

             

2.     Certificato Oea – Sicurezza (Aeos):                                                                                     è rilasciato agli operatori economici stabiliti nel territorio comunitario che soddisfano i criteri relativi ad un’adeguata comprovata osservanza degli obblighi doganali, un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti che permetta adeguati controlli doganali, una comprovata solvibilità finanziaria e dispongono di norme di sicurezza adeguate.

 

 

3.     Certificato Oea – Semplificazioni doganali/Sicurezza (Aeof):                                                 è rilasciato agli operatori economici stabiliti nel territorio comunitario che soddisfano i criteri relativi ad un’adeguata comprovata osservanza degli obblighi doganali, un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti che consenta adeguati controlli doganali, una comprovata solvibilità finanziaria, dispongono di norme di sicurezza adeguate e desiderano godere di tutte le agevolazioni cui dà diritto lo status di OEA.

La comprovata osservanza dei criteri è valutata relativamente agli ultimi tre anni anteriori alla presentazione dell’istanza. Qualora l’interessato abbia costituito la propria attività da meno di tre anni, la valutazione della affidabilità sarà effettuata in relazione agli atti e documenti disponibili.

 

Ad ogni tipo di Certificato corrispondono dei benefici:

a)     riduzione dei controlli documentali, scanner e fisici (Certificati AeoC, AeoS, AeoF);

b)    trattamento prioritario delle spedizioni se selezionate per il controllo (Certificati AeoC, AeoS, AeoF);

c)     indicazione, da parte dell’operatore, del luogo presso cui effettuare i controlli (Certificati AeoC, AeoS, AeoF);

d)    procedura agevolata nell’ottenere le semplificazioni doganali attualmente previste dal CDC (Certificati AeoC, AeoF);

e)     numero ridotto di dati per le dichiarazioni sommarie. Tale beneficio è previsto a decorrere dal 1° luglio 2009 (Certificati AeoS, AeoF);

f)      comunicazione preventiva dell’esito positivo del circuito doganale di controllo sulla dichiarazione sommaria. Tale beneficio è previsto a decorrere dal 1° luglio 2009 (Certificati AeoS, AeoF);

g)     mutuo riconoscimento dei programmi di sicurezza con Paesi terzi (Certificati AeoS, AeoF).

Inoltre, al fine di gestire i benefici e le riduzioni delle ispezioni doganali selezionate in modo automatizzato sono stati stabiliti i seguenti livelli di affidabilità ed i relativi benefici in termini di riduzione dei controlli:

Affidabilità (A), con riduzioni dei controlli dal 10% al 50% .

Alta Affidabilità (AA), con riduzioni dei controlli dal 51% al 90%.

I benefici non sono concessi automaticamente, ma dipendono dalla richiesta dell’operatore e comunque dalla valutazione finale espressa dall’Amministrazione doganale”.

 

Chi ha deciso di introdurre questa figura?

“I mutamenti che hanno interessato il commercio internazionale in questi ultimi decenni, il rapido sviluppo delle tecnologie informatiche e l’evoluzione dell’attività doganale, hanno determinato la necessità di rafforzare e mirare i controlli cercando, di pari passo, di agevolare gli scambi. Tutti questi fattori hanno concorso all’avvio di un processo di riforma e di aggiornamento Codice Doganale Comunitario atto a garantire sia l’efficienza delle operazioni doganali sia dei controlli, basati sull’analisi dei rischi, che incrementi significativamente la sicurezza delle frontiere esterne riducendo, al contempo, i rischi di frode. Il fattore sicurezza, intesa sia come safety sia come security, inciderà sempre più sulle attività degli operatori economici e sull’azione dell’Amministrazione Doganale costituendo la sfida che tutti, nei prossimi anni, saremo chiamati ad affrontare. 

I primi atti normativi di questo processo sono costituiti dal Reg. CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 aprile 2005, n. 648 e dal relativo regolamento di attuazione Reg. CE della Commissione del 18 dicembre 2006, n. 1875.

La figura dell’Operatore Economico Autorizzato si colloca in un più ampio programma sulla sicurezza elaborato dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane (Programma Safe). Finora 144 dei 170 membri dell’OMD si sono dichiarati pronti a recepire le misure previste da tale programma.   

Inoltre, la Comunità Europea si prefigge di conseguire il riconoscimento reciproco del certificato Aeos (sicurezza) con tutti i paesi che applicano un programma equivalente consentendo, in tale modo, ad un Aeo titolare di un certificato comunitario – sicurezza di beneficiare, nei paesi terzi, degli stessi vantaggi di cui godono gli operatori autorizzati stabiliti in tali paesi. Questo garantirà, in linea di massima, minori controlli per le sue operazioni a livello internazionale.   

L’Aeo, in Italia, rappresenta l’evoluzione ed il naturale proseguimento dell’operatore certificato in base alla procedura nazionale dell’audit doganale alle imprese.  

 

Quali cambiamenti porta l’introduzione dell’Aeo? E sono solo vantaggi o c’è anche qualche “controindicazione”, per le dogane o per gli operatori?

Il concetto di Aeo comporterà un diverso metodo di lavoro per le Autorità Doganali chiamate ad affrontare nuovi impegni istituzionali e professionali. Ai tradizionali temi della sicurezza fiscale e della sicurezza dei prodotti, con il conseguente controllo della merce all’arrivo ed alla partenza, si affianca, in modo sempre più preponderante, la tematica della sicurezza della catena logistica, con l’esame delle spedizioni prima dell’arrivo o della partenza (dichiarazioni telematiche di pre arrivo, pre partenza, analisi e selezione delle partite di merce da sottoporre ai controlli di sicurezza). Questo nuovo scenario, incentrato sulla logica del partenariato tra l’Amministrazione Doganale e gli operatori economici, per essere efficiente ed efficace comporta la necessità di effettuare una selezione dei soggetti economici riconoscendo agli operatori ritenuti affidabili sotto l’aspetto doganale e/o della sicurezza, in quanto in possesso di una struttura organizzativa conforme a determinati parametri (status di Aeo), specifici vantaggi rispetto agli operatori che non lo sono, con positivi riflessi sulla snellezza e sulla fluidità delle operazioni doganali.

Adeguarsi agli standards richiesti dalla Comunità Europea per essere Aeo può costituire un costo, sia in termini di denaro che di tempo, per gli operatori, specialmente di piccole e medie dimensioni, tuttavia questo sforzo sarà compensato dalle minori spese per i controlli e da una maggiore efficienza. Vi è da sottolineare, inoltre, che il certificato Aeo sarà considerato come una specifica di qualità e, pertanto, ottenere lo status potrà essere vantaggioso anche per un’impresa molto piccola con poche attività di import/export.

Tutti gli operatori sono invitati ad effettuare un’analisi costi/benefici prima di presentare domanda.

 

Quali sono i tempi di introduzione di questa figura e le scadenze che gli operatori devono rispettare?

“Lo status di operatore economico autorizzato è in vigore dal 1° gennaio 2008.

Ai sensi del Reg CE 1875/2006 il Certificato deve essere rilasciato entro 90 giorni di calendario dalla ricezione della domanda. Se il termine non può essere rispettato il Certificato deve, in ogni caso, essere rilasciato entro i 30 giorni successivi, dandone comunicazione al richiedente.

Per un periodo transitorio, stabilito in 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2008, il termine per il rilascio del Certificato sarà di 300 giorni.

Il procedimento amministrativo relativo al rilascio (o diniego) di un Certificato Aeo si compone di due fasi:

1) l’istruttoria relativa all’accettazione (o non accettazione) dell’istanza e la relativa comunicazione agli Stati membri;

2) l’istruttoria relativa al rilascio di un Certificato Aeo (o al rigetto di un’istanza Aeo) e la relativa comunicazione agli Stati membri.

L’istanza per ottenere un Certificato Aeo deve essere redatta in formato elettronico,utilizzando il modello di istanza comunitario riportato all’allegato 1 della circolare n. 36/D del 28.12-2007.

La domanda ed i relativi allegati devono essere presentati in formato cartaceo all’Ufficio delle Dogane competente, come individuato al paragrafo 2.2.2 della predetta circolare 36/D.

All’istanza devono essere allegati i seguenti documenti:

a)     il certificato camerale, comprensivo del nulla osta antimafia. Il Certificato camerale deve necessariamente comprendere il nome o i nomi del o dei rappresentanti legali, le sedi della società, la descrizione dell’attività economica. I professionisti presenteranno copia dell’iscrizione del rispettivo albo professionale;

b)    la dichiarazione di cui all’allegato 2 della circolare 36/D (Informazioni integrative dell’istanza Aeo);

c)     la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui all’allegato 3 della circolare 36/D, che deve essere compilata dal richiedente. Nel caso di persona giuridica la dichiarazione è compilata sia dal richiedente inteso come il titolare o il presidente della società, sia dal o dai rappresentanti legali;

d)    il questionario di autovalutazione, pubblicato nel link Aeo del sito web dell’Agenzia delle Dogane: www.agenziadogane.gov.it, chenon è obbligatorio, ma rappresenta un documento di valutazione utile sia all’operatore, per verificare in anticipo il possesso dei requisiti e delle condizioni richiesti ed apportare eventuali miglioramenti all’interno della propria organizzazione prima di presentare l’istanza, sia all’Ufficio delle Dogane, per facilitare la successiva attività di audit.

Tutta la procedura è disciplinata, in ogni fase, dalla normativa comunitaria / nazionale e prevede sempre il coinvolgimento degli altri stati membri e dell’operatore. 

Mi preme evidenziare l’importanza dell’attività di audit svolta per verificare presso il richiedente le condizioni ed i requisiti necessari al rilascio della certificazione.

L’esito dell’istruttoria si potrà concludere in modo positivo, negativo o momentaneamente negativo al rilascio dello status di Aeo.

Al fine di facilitare la conoscenza della normativa e delle procedure relative è stata realizzata un’apposita sezione sul portale internet dell’Agenzia (http://www.agenziadogane.it), raggiungibile attraverso il relativo link presente nella pagina principale, dedicata agli operatori economici e contenente tutte le informazioni operative e la modulistica necessaria per entrare nel programma di certificazione Aeo.

Riferimenti normativi:

1       Codice Doganale Comunitario Reg. CEE n. 2913 del 12 ottobre 1992;

2       Disposizioni di applicazione del Codice Doganale Comunitario (Reg. CEE n. 2454 del 02 luglio 1993);

3       Regolamento (CE) n. 648/2005 del 13 aprile 2005;

4       Regolamento (CE) n. 1875/2006 del 18 dicembre 2006;

5       TAXUD/2006/1452 del 13 giugno 2006;

6       TAXUD/2006/1450 del 29 giugno 2006.

7       TAXUD del 21 dicembre 2007.

8       Circ. 36 D del 28.12.2007 (illustra in modo dettagliato ogni aspetto procedurale relativo alla concessione dello status di Aeo)”. 

 

Le aziende italiane, secondo la percezione che ha avuto finora l’Agenzia delle Dogane, sono pronte per questa innovazione o si rischiano ritardi e resistenze?

“In questi primi mesi ho potuto constatare un grande interesse con richieste quotidiane di chiarimenti da parte di vari operatori, in particolare spedizionieri doganali, agenzie marittime, esportatori ed importatori. Devo sottolineare che i soggetti economici di medie o grandi dimensioni sono più inclini ad accettare i criteri su cui si basa la concessione dello status (autovalutazione aziendale, adeguamento ai parametri richiesti ed accertamento da parte dell’Autorità Doganale dei requisiti). A livello europeo i paesi più attivi, da un’analisi delle domande sino ad ora presentate, sono l’Olanda (191 domande ), la Svezia (92 domande), Germania (82 domande) e la Gran Bretagna (61 domande) con una prevalenza per i certificati Aeof (semplificazioni doganali/sicurezza). In Italia sono state presentate sino ad ora complessivamente 21 domande e le regioni con più richieste sono la Lombardia il Trentino Alto Adige e l’Emilia Romagna.

Nella mia regione, la Liguria, due operatori hanno già presentato l’istanza e altri la stanno predisponendo, anche se l’atteggiamento prevalente è quello di temporeggiare per poter valutare costi e benefici alla luce della concreta diffusione dello status di Aeo.

L’organizzazione degli Uffici, per l’esame delle domande e per i controlli audit presso le aziende, è stata completata e l’attività di formazione dei funzionari doganali è terminata basandosi anche sulle professionalità maturate nell’ambito della procedura dell’audit doganale alle imprese attiva, in ambito nazionale, dal 2003. In materia di formazione vi è da sottolineare che l’aggiornamento dovrà esser continuo, per consentire agli addetti un continuo scambio e approfondimento delle esperienze maturate nel corso di questa prima fase di attività.

In conclusione, la sfida che ci aspetta sarà interessante e da non sottovalutare e consentirà, sia a noi dell’Agenzia delle Dogane sia agli operatori economici, di confrontarci per affrontare insieme esigenze e problematiche comuni.