Una sentenza della Cassazione conferma la condanna di un autotrasportatore in un caso di fatture false emesse da un'impresa sua committente. La corresponsabilità sussiste se il vettore conferma in modo formale il trasporto. La sentenza ha confermato la condanna in Appello di un'impresa di autotrasporto per concorso in dichiarazione fraudolenta, avvenuta proprio tramite un meccanismo di false fatturazioni. L’autista aveva firmato la quietanza di pagamento delle false fatture, fornendo così una conferma formale del trasporto della merce che non era mai avvenuto.