A seguito della Decisione della Commissione europea 3 aprile 2020, relativa all’esenzione dai dazi doganali e dall’IVA per le importazioni di merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19, l’Agenzia delle dogane, con Determinazione prot. n. 107042/RU, che ha superato la precedente determinazione direttoriale n. 101115 del 27 marzo 2020, ha definito le procedure operative ai fini dell’accesso all’esenzione da parte degli Enti e Organizzazioni aventi titolo, relativamente alle fattispecie contemplate nella Decisione.

L’Amministrazione, dunque, ribadisce che sono ammesse all’esenzione le importazioni di merci, necessarie a contrastare l’emergenza da COVID-19, effettuate da e per conto di:

  • organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico;
  • organizzazioni autorizzate dalle competenti Autorità nazionali;
  • unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento.

Le esenzioni si applicano alle merci destinate alla distribuzione gratuita nei confronti delle persone colpite dal contagio ovvero esposte al rischio di contrarre il virus oppure impegnate nella lotta contro la pandemia, anche laddove le merci suddette restino nella proprietà dei soggetti che le mettono gratuitamente a disposizione.

Tali beni, dovendo soddisfare i requisiti espressamente richiamati dalla Decisione della Commissione, non possono essere prestati, ceduti o venduti a soggetti non aventi titolo all’esenzione o non coinvolti nelle finalità citate e non possono essere destinate a usi diversi da quelli indicati.

Sono confermate le modalità operative già previste dalla determinazione 101115 per l’ammissione alla sospensione, che prevedono, ai fini dell’autorizzazione allo sdoganamento senza il pagamento dei diritti, la presentazione di una autocertificazione da parte del soggetto destinatario delle merci avente titolo al beneficio.

Non è più richiesto l’atto di impegno alla corresponsione dei diritti sospesi a seguito dell’intervento in tal senso della Commissione.

Nella nota prot. 107046/RU, l’Agenzia delle dogane riporta i moduli aggiornati da utilizzare ai fini dello sdoganamento con svincolo diretto e svincolo celere, che sostituiscono con effetto immediato quelli allegati alla nota informativa del 31 marzo scorso prot. n. 102121.

Ai fini delle comunicazioni obbligatorie disposte dalla Commissione, le importazioni effettuate saranno oggetto di rendicontazione a cura degli Uffici delle dogane preposti allo sdoganamento.

L’esenzione è efficace dal 30 gennaio 2020 al 31 luglio 2020.

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