Nicolini: è un contributo importante anche in vista degli Stati Generali dell’economia

In vista dell’imminente ultimazione da parte del governo delle misure previste dal prossimo Decreto Semplificazioni, la Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica ha inviato al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e alla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, un documento programmatico, che pubblichiamo di seguito, in cui Confetra illustra alcune proposte per il settore della logistica e dei trasporti che auspica possano essere recepite nel provvedimento.
Si tratta – ha spiegato il presidente di Confetra, Guido Nicolini – di «un contributo importante anche in vista degli Stati Generali dell’economia». «Bene – ha affermato Nicolini – l’impegno del MIT per rendere più agevole l’attuazione del Codice Appalti e, quindi, per velocizzare la realizzazione delle infrastrutture programmate. Ma – ha precisato – non va dimenticata l’altra faccia della medaglia: occorre rendere più fluido il ciclo operativo della logistica, agendo sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi e sull’esternalizzazione di molti servizi. Oltre 300 procedimenti di controllo su merci e vettori, più di 25 uffici amministrativi pubblici coinvolti, 30 miliardi di oneri burocratici insopportabili per le imprese e per la competitività del Sistema Paese – ha specificato il presidente di Confetra – su questi temi abbiamo lavorato oltre un anno in ambito CNEL e mettiamo con grande soddisfazione i frutti di questo lavoro a disposizione del governo».

CONFETRAConfederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
VERSO IL DL SEMPLIFICAZIONILe proposte di Confetra per la logistica ed il trasporto merci
5 giugno 2020
PREMESSA
Per gli operatori della filiera logistica delle merci il tema della riduzione degli oneri amministrativi è cruciale.
E’ stato calcolato che il peso della burocrazia pesi sul settore per oltre 30 miliardi di euro all’anno. In questa fase di auspicata ripresa, in pieno devastante impatto sull’economia dell’emergenza Covid-19, diventa non più procrastinabile intraprendere passi coraggiosi di semplificazione a tutto campo.
Confetra sollecita innanzitutto l’avvio dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli. E’ stato istituito nel 2016 nell’ambito della riforma portuale (D.Lgvo n.169) e ad oggi, nonostante tutti i provvedimenti attuativi risultino elaborati, è fermo presso il DAGL. La fase di sdoganamento in Italia vede – a seconda dei prodotti interessati – il coinvolgimento di 18 diverse Amministrazioni per complessivi 68 procedimenti tra prodromici e contestuali. Gli operatori sono costretti a duplicare la presentazione dei documenti, con dispendio di tempo, denaro, risorse umane: il sistema Paese non può più permetterselo.
Il rischio è l’emarginazione della nostra Penisola dai flussi di arrivo e partenza delle merci, dal momento che solo gli scali più competitivi a livello di Unione Europea saranno in grado di intercettare quei traffici, soprattutto in questa fase di drammatica contrazione economica e dei volumi.
Confetra sollecita altresì l’applicazione a tutte le modalità di trasporto dello “sdoganamento in viaggio”. Oggi l’Agenzia Dogane Monopoli consente lo “sdoganamento in mare”, ma occorre estendere questa procedura anche alle importazioni che arrivano via aereo e via terra, con l’implementazione di un sistema “full digital” coerentemente con i principi del Codice Dogale Unionale. Lo “sdoganamento in viaggio” in stretta sinergia con il SUDOCO consentirebbe una migliore gestione del momento doganale lato amministrazione e lato operatori: procedure più efficienti, tempi più celeri, aumento della percezione di affidabilità degli operatori, crescita qualità servizi alla merce e ai traffici. Soprattutto per la modalità aerea costituirebbe una semplificazione efficace per lacripresa del settore dopo l’impatto devastante dell’emergenza Covid-19.
Confetra ritiene anche che la Semplificazione passi per la cessione a soggetti abilitati di procedimenti oggi svolti in esclusiva dall’Agenzia Dogane e Monopoli. Ci riferiamo in particolare alle attività istruttorie per il rilascio di autorizzazioni e di regimi doganali che potrebbero essere svolte dai Centri di Assistenza Doganale autorizzati ai sensi della Legge n.213/2000 equiparandole a quelle svolte dall’Agenzia al fine di ridurre i carichi di lavoro in capo ai funzionari pubblici accelerando le tempistiche dei procedimenti stessi. Questa istanza è stata già condivisa dal Cnel (v. punto 1.5 Quaderno CNEL “Proposte sulla semplificazione e la competitività della logistica italiana” del settembre 2019).
Una lacuna normativa, inoltre, nell’ambito dei servizi logistici integrati è data dalla mancanza di un contratto tipizzato di logistica, riconosciuto ad oggi solo a livello giurisprudenziale. Questo determina incertezza nei rapporti contrattuali, in particolare riguardo alla disciplina della responsabilità contrattuale, e rende meno fluidi i rapporti stessi con rischio elevato di contenziosi.
L’esigenza di pervenire ad un contratto di logistica normato nel Codice Civile è una richiesta condivisa da tutte le associazioni presenti nel Cnel (v. punto 5.1 Quaderno CNEL “Proposte sulla semplificazione e la competitività della logistica italiana” del settembre 2019).
Nel presente documento sono raccolte proposte di semplificazione che non hanno, nella maggior parte, un impatto finanziario a carico dello Stato, e per contro producono rilevanti benefici economici sugli operatori e sulla fluidità dell’intero ciclo operativo delle merci.
Si ritiene che le proposte sotto descritte, alcune delle quali approvate in seno all’Assemblea Generale del CNEL e già incardinatae presso le Commissioni Parlamentari referenti dallo scorso gennaio, possano essere accolte nell’emanando provvedimento, evitando così anche il rischio di un suo eccessivo appiattimento sulla materia degli appalti pubblici. Quest’ultima, comunque certamente rilevante per gli operatori della filiera logistica per i quali l’ottimizzazione delle infrastrutture materiali e immateriali resta una condizione base di produttività e competitività. A questo fine Confetra confida che le modifiche al Codice degli Appalti che verranno introdotte consentiranno tempistiche e procedure certe di realizzazione delle opere.

1. IVA ALL’IMPORTAZIONE
PROPOSTA NORMATIVA
All’articolo 70 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n.633:− al comma 1 le parole “e riscossa” sono soppresse;− il comma 5 è sostituito dal seguente:”l’imposta accertata e liquidata nella dichiarazione doganale è assolta dall’importatore a norma delle disposizioni di cui al titolo II; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli artt.23 o 24 nonché, agli effetti della detrazione, nel registro di cui all’art.25.”
ILLUSTRAZIONE
In Italia l’Iva sui beni importati viene riscossa presso gli uffici doganali.Il versamento avviene generalmente mediante l’istituto del pagamento periodico e differito dei diritti doganali (dazi e Iva) che prevede due scadenze di versamento, l’8 e il 23 di ciascun mese con riferimento alle importazioni avvenute rispettivamente nella prima e nella seconda quindicina del mese precedente.Ad esempio, se il 7 gennaio vengono importati beni con Iva pari a 1.000 euro, quell’importo sarà versato in dogana l’8 di febbraio; se la stessa importazione avviene il 24 gennaio il versamento avverrà il 23 febbraio.Quella stessa Iva viene portata in detrazione e quindi viene scomputata dai versamenti periodici Iva che si effettuano col modello F24. Nell’esempio già fatto l’Iva versata in dogana l’8 o il 23 febbraio viene recuperata col versamento periodico del 16 febbraio, pertanto in un caso con uno scarto a favore dell’Erario e nell’altro con uno scarto a favore dell’operatore.In definitiva dunque il versamento dell’Iva in dogana – che nel 2018 ha quotato 14,2 milioni di euro (anno 2018, fonte Libro Blu ADM) – non produce nessun vantaggio finanziario per lo Stato, ma si risolve solo come un appesantimento burocratico ingiustificato.La normativa Iva è disciplinata a livello comunitario e per l’Iva all’importazione prevede che gli Stati Membri possano liberamente decidere di riscuoterla presso gli uffici doganali o direttamente all’interno (art.211 Direttiva n.112/2006). La differenza vera emerge nel momento in cui l’operatore che ha anticipato l’Iva in dogana va a credito (non avendo sufficiente Iva all’interno da compensare). A quel punto certamente lo Stato che ha incassato cash Iva in dogana ha un vantaggio, ma si tratta di un vantaggio ingiusto dal momento che dovrebbe restituirla immediatamente all’operatore e non trattenerla per tempi imponderabili come avviene in Italia.Altri Stati che non incassano l’Iva in dogana ne fanno motivo di marketing istituzionale, invitando gli operatori logistici a sdoganare presso di loro e citano l’Italia come esempio negativo per le lungaggini di recupero dell’Iva versata in dogana (v. per tutti ufficio ICE di Amsterdam).Sopprimere la riscossione in dogana dell’Iva all’importazione costituirebbe una semplificazione di grossa portata, degna di una reale azione di rilancio del nostro Paese dopo il devastante impatto sull’economia comportato dal Covid-19.

2. LIBERTÀ CONTRATTUALE NEI SETTORI LIBERALIZZATI
PROPOSTA NORMATIVA
Ai fini del rilascio di autorizzazioni, di concessioni, di licenze o comunque di certificazioni di idoneità ad operare in ambito ferroviario, portuale, aeroportuale o postale, la finalità di armonizzare i trattamenti economici e normativi dei dipendenti delle imprese per evitare distorsioni della concorrenza è soddisfatta con l’applicazione da parte delle stesse imprese di contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni di categoria e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
ILLUSTRAZIONE
E’ opportuno inserire nel nostro ordinamento una norma a garanzia dell’effettività del principio di libertà sindacale di cui all’articolo 39 della Costituzione.Quel principio infatti è stato più volte messo in discussione – in particolare nel settore postale, ferroviario – da interventi normativi volti ad affermare la legittimità dei cosiddetti “contratti unici di riferimento” (art.1, comma 14 del D.LGVO n.58/2011 e art.8, comma 3 bis della legge n.148/2011 successivamente soppresso) e, nel settore aeroportuale, da interpretazioni restrittive volte ad imporre l’applicazione CCNL Assaeroporti (regolamento Enac del 23.3.2011 sulla “Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra”, nonché lo stesso D.L. n.34/2020 attualmente in sede di conversione all’articolo 203).Contro l’illiberalità dei contratti unici hanno ripetutamente preso posizione sia l’Autorità Antitrust (audizione alla Camera del 26.10.2011 e segnalazioni nn.869 del 14.9.2011, 441 del 15.1.2008 e 424 del 26.10.2007) che la magistratura amministrativa (sentenze TAR Lazio nn.1295 del 9.2.2012 e 982 del 30.1.2012, sentenza TAR Lombardia n.1329 del 7.5.2008 e sentenze del Consiglio di Stato nn.3450, 3302, 3821 e 3301 del 2006).

3. SOPPRESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCONTRO DELLA GUARDIA DI FINANZA
PROPOSTA NORMATIVA
L’articolo 21 del DPR 23 gennaio 1973, n.43, è soppresso.
ILLUSTRAZIONE
Il nostro ordinamento prevede l’anacronistico “servizio di riscontro” della Guardia di Finanza, consistente nel controllo da parte dei finanzieri a tutti i varchi portuali e aeroportuali di tutti i mezzi di trasporto. Il controllo avviene sui documenti rilasciati dagli uffici doganali. Quindi il “riscontro” è il controllo di chi ha già controllato, un unicum del nostro Paese, un appesantimento burocratico inutile (sarebbe interessante a questo fine una statistica sui rilievi e su quale sarebbe il vantaggio per l’Erario di quegli eventuali rilievi).La Guardia di Finanza ha ben altri importanti compiti da svolgere che sono di reale interesse per lo Stato che non svolgere il riscontro sull’operato degli uffici doganali.L’attuale fase in cui il nostro Paese ha bisogno di ripartire dopo il devastante impatto economico del Covid-19 è certamente l’occasione idonea per sopprimere questo anacronistico controllo.

4. ARMONIZZAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA DELLE P.A. PARTECIPANTI ALLA FASE DI SDOGANAMENTO
Proposta di Legge d’iniziativa Cnel presentata in Parlamento
PROPOSTA NORMATIVA
All’articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente comma:«9-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2, 4, 5 e 8 del presente articolo si applicano anche al personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che intervengono nelle procedure di accertamento e di controllo in attuazione della legge e delle norme dell’Unione europea in materia di immissione delle merci nel territorio dell’Unione europea e di esportazione delle merci dal territorio dell’Unione europea. Ai fini di cui al presente comma, gli adempimenti che il comma 2 pone a carico del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli si intendono posti a carico del Ministro ovvero del vertice dell’amministrazione i cui uffici sono coinvolti nelle suddette procedure».
ILLUSTRAZIONE
La fase di sdoganamento necessita del massimo coordinamento delle Amministrazioni che svolgono le diverse procedure. Ferma restando la necessità dell’avvio dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli, è anche indispensabile che l’orario degli uffici delle varie P.A. sia coordinato. In particolare occorre armonizzare le disposizioni sull’apertura e chiusura dei servizi in base alla disciplina sull’attività dell’Agenzia Dogane e Monopoli prevista dal D.Lgvo n.374/90. Si tratta di una semplificazione di grande rilevanza, tenuto conto che attualmente la mancanza di armonizzazione degli orari è una delle cause principali dei ritardi nella fase di sdoganamento.

5. DELEGA PER IL RIORDINO DELL’ATTIVITÀ DI REGOLAZIONE NEL SETTORE TRASPORTI E LOGISTICA
Proposta di Legge d’iniziativa Cnel presentata in Parlamento
PROPOSTA NORMATIVA
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino e la semplificazione della disciplina afferente al sistema della logistica delle merci, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:a) definizione degli ambiti di competenza delle attività di regolazione poste in essere dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, dal Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale Rete ferroviaria italiana Spa e dalle Autorità di sistema portuale e, con riferimento all’ambito dei servizi di pubblica utilità, dall’Autorità di regolazione dei trasporti, nella materia della logistica delle merci;b) semplificazione e razionalizzazione, anche al fine di evitare duplicazioni di interventi regolatori, dei procedimenti concessori, autorizzativi e di controllo le cui fasi sono rimesse alla competenza di distinte amministrazioni pubbliche contemperando le esigenze di efficacia delle procedure di sicurezza nella circolazione delle merci con l’efficienza e la speditezza delle procedure, la certezza della regolazione, la chiarezza e non duplicazione degli adempimenti.2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato e del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato.3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
ILLUSTRAZIONE
Attualmente per il settore della logistica ci sono numerosi enti preposti alla regolamentazione, enti che si sono aggiunti nel tempo senza che ci sia stata una individuazione dei compiti e degli ambiti di competenza coordinata. La proposta di legge delega per il riordino serve a rivedere tutta la materia della regolazione con una visione d’insieme che abbia come criteri principali la semplificazione e la certezza delle regole per gli utenti.

6. AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE CONCERNENTI L’ATTIVITÀ DI SPEDIZIONE MERCI
Proposta di Legge approvata dall’Assemblea Cnel a gennaio 2020
PROPOSTA NORMATIVA
Al Regio Decreto 16 marzo 1942, n.262, Libro IV, Titolo III, Capo IX, Sezione III sono apportate le seguenti modifiche.
L’articolo 1737 è così sostituito:Art.1737 (Nozione)Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto, con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie.
L’articolo 1738 è così sostituito:Art. 1738 (Revoca)Ferma restando l’osservanza del disposto dell’articolo 1725, finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mandante può revocare l’ordine di spedizione oggetto del mandato, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l’attività prestata.
L’articolo 1739 è così sostituito:Art. 1739 (Obblighi dello spedizioniere)Nell’esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto ad osservare le istruzioni del mandante.Lo spedizioniere non ha l’obbligo di provvedere all’assicurazione delle cose spedite, salvo espressa richiesta del mandante.
L’articolo 1740 è cosi sostituito:Art. 1740 (Diritti dello spedizioniere)Il corrispettivo dovuto allo spedizioniere è determinato dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto.Il mandante è sempre responsabile verso lo spedizioniere del pagamento del nolo e delle altre spese sostenute dallo spedizioniere per l’esecuzione del mandato, anche con riguardo ai costi derivanti dal fatto di parti terze, indipendentemente dai patti esistenti tra dette parti terze ed il mandante.Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1710, comma 1 e 1739 comma 1, lo spedizioniere non è responsabile verso il mandante dell’inadempimento dei vettori e degli altri soggetti con i quali ha contrattato o che comunque intervengono nella esecuzione del trasporto.
L’articolo 1741 è così sostituito:Art. 1741 (Spedizioniere vettore: nozione e responsabilità)Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume espressamente l’esecuzione del trasporto – in tutto o in parte – viene definito spedizioniere vettore ed ha gli obblighi e i diritti del vettore.Qualora lo Spedizioniere vettore sia tenuto al risarcimento dei danni derivati all’avente diritto, per perdita o avaria delle cose spedite occorse durante le fasi di trasporto e giacenza tecnica, il risarcimento dovuto non potrà essere superiore a quanto indicato dall’art. 1696.
L’articolo 1696 è così sostituito:Art. 1696 (Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate) Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri ed all’importo di cui all’articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.Nel caso il trasporto venga effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa, e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non potrà in ogni caso essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a tre euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.La previsione di cui ai commi precedenti non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l’avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l’esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni.
L’articolo 2761 è così sostituito:Art. 2761 (Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario)I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d’imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché detti trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.I crediti derivanti dall’esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l’esecuzione del mandato.I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell’art. 2756.Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all’art. 2752.
ILLUSTRAZIONE
L’attività delle imprese di spedizione è regolata da alcune norme del Codice Civile che non sono mai state modificate da quando è entrato in vigore.La proposta normativa intende svecchiare quelle disposizioni adeguandole alle prassi moderne di un’attività che opera oramai a livello mondo, al fine di semplificare i rapporti tra i vari utenti.

7. SANZIONI IN DOGANA
PROPOSTA NORMATIVA
All’articolo 303 del DPR 23 gennaio 1973, n.43
− il primo periodo del comma 3 è così sostituito:3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l’accertamento sul valore sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:”
− è aggiunto il seguente comma:”4. Tuttavia, se tale differenza dipende da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione ovvero è dovuta ad inesatta indicazione del valore sempreché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l’accertamento del valore stesso, si applica, la sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore dell’intero ammontare della differenza.”
ILLUSTRAZIONE
Il regime sanzionatorio per le violazioni in materia doganale è disciplinato dall’articolo 303 del TULD ed è molto rigido e penalizzante.L’incidenza della sanzione sull’importo della violazione arriva fino al 750% e la stessa Corte di Giustizia Europea ha posto in risalto come il nostro sistema sanzionatorio doganale sia in contrasto con i principi comunitari in materia (v. Sentenza n.1377/2013).Infatti in base al Codice Doganale Unionale le sanzioni devono essere proporzionali, oltrechè effettive e dissuasive.La semplificazione del regime sanzionatorio doganale avrebbe dunque il duplice scopo di riportare equità nell’applicazione delle sanzioni e di non penalizzare più gli operatori nazionali rispetto ai competitors europei.In particolare si ritiene di introdurre una esimente quando gli errori commessi siano palesemente di natura formale, nonché di prevedere espressamente che le sanzioni sono applicabili quando sono riscontrate differenze sul valore dei prodotti sdoganati che incidono sull’importo dei diritti doganali dovuti, e non anche sulle differenze di qualità e quantità dei prodotti stessi.

8. CARTA DEI SERVIZI SETTORE MERCI
PROPOSTA NORMATIVA
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, l’ENAC, di concerto con le principali associazioni del trasporto aereo merci, aggiorna la carta dei servizi dei gestori aeroportuali settore merci al fine di renderla maggiormente idonea alla misurazione dei servizi forniti e della qualità degli stessi.La carta dovrà prevedere azioni correttive nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati.
ILLUSTRAZIONE
Nell’ambito dei servizi pubblici di trasporto, la Carta della Mobilità (DPCM 30.12.1998) prevede che i fornitori dei servizi redigano una Carta dei Servizi che garantisca determinati livelli di qualità.Sulla base di quella normativa l’Enac ha redatto lo schema della Carta dei Servizi dei gestori aeroportuali come strumento di miglioramento progressivo della qualità dei servizi forniti e di informazione trasparente nei confronti dell’utenza sui livelli di qualità e sulla verifica del rispetto degli stessi.Quella Carta viene adottata a livello volontaristico; in particolare ad oggi per i servizi del settore merci solo lo scalo di Malpensa ne è provvisto.A seguito dell’impatto devastante che l’emergenza Covid-19 ha causato sul settore aereo, è necessario che la ripartenza sia caratterizzata da servizi che mantengano alti livelli di qualità, al fine di consentire agli operatori di avere le migliori chanches per competere a livello internazionale.La proposta normativa è finalizzata ad un rapido aggiornamento della Carta dei Servizi per il settore merci, elaborata da Enac nel 2014 (Circ Gen – 06 del 31.10.2014), affinché la misurazione del livello dei servizi diventi effettiva e si introducano azioni per un miglioramento degli stessi.

9. LABORATORI DI ANALISI ACCREDITATI
PROPOSTA NORMATIVA
Ai fini dello sdoganamento, i controlli sui campioni di merce prescritti dalla competente autorità sanitaria possono essere svolti anche da laboratori privati accreditati conformemente alle norme europee EN ISO/IEC 17025 e EN ISO/CEI 17011.
ILLUSTRAZIONE
In fase di sdoganamento, la normativa sanitaria prevede che possano essere svolti controlli su campioni di merce. Ciò avviene soprattutto per prodotti destinati all’alimentazione.Per questa tipologia di prodotti, molto spesso altamente deperibili, è necessario che i controlli avvengano con tempistiche brevi.Viceversa in Italia i tempi sono lunghissimi perché la rete di laboratori che svolgono controlli sanitari è carente: i campioni viaggiano da una Regione all’altra per poter essere analizzati, con aggravi non solo di tempo, ma anche di oneri finanziari per gli operatori e a scredito del sistema Paese in termini di efficienza e di efficacia della Pubblica Amministrazione.I laboratori autorizzati alle analisi sono solo quelli pubblici regionali. Si tratta di una scelta che non è dettata da alcun vincolo comunitario. Infatti il Regolamento Comunitario 882/2004 all’articolo 12 stabilisce che le Autorità competenti designano i laboratori che “operano, sono valutati e accreditati conformemente alle norme europee EN ISO/IEC 17025, EN 45002, EN 45003”, indipendentemente dalla natura pubblica o privata. La stessa Legge n.283/1962 inoltre prevede all’articolo 1 che le analisi possono essere compiute, oltreché dai laboratori provinciali di igiene e profilassi, “da altri laboratori all’uopo autorizzati”.Ciò stante, si chiede di ampliare la rete dei laboratori autorizzati inserendo quelli privati aventi i requisiti di cui al citato Regolamento 882/2004, in modo da garantire la presenza dei laboratori funzionanti in ogni Regione. Si tenga presente che i controlli in questione, ad esempio le analisi sulle aflatossine, sono normalmente svolti a costi contenuti da qualsiasi laboratorio privato accreditato.

10. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
PROPOSTA NORMATIVA
Alla realizzazione, con risorse proprie per concessione delle Autorità di Sistema Portuale da parte di soggetti privati, di opere attinenti le attività marittime e portuali nonché quelle di realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo, sono escluse da/l’applicazione dei disposti di cui al D.Lgvo 18.4.2016, n.50,nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, tutela de/l’ambiente ed efficienza energetica.
ILLUSTRAZIONE
In base alle attuali disposizioni sui contratti pubblici, gli interventi infrastrutturali che le Autorità di Sistema Portuale intraprendono sono soggetti alla normativa generale del Codice degli Appalt i (D.Lgvo n.50/2016).Si ritiene che quando le opere sono svolte dai concessionari con proprie risorse, dovrebbe essere esplicitamente esclusa l’applicazione della normativa suddetta che comporta tutta una serie di vincoli burocratici spesso insormontabili, impedendo spesso il completamento nei tempi ragionevoli dell’infrastruttura.

11. COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE NELLE CONTROVERSIE SUL CDS DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO
Proposta di Legge d’iniziativa Cnel presentata in Parlamento
PROPOSTA NORMATIVA
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, è inserito il seguente:«2-bis. Nei casi in cui la violazione sia contestata a conducenti di veicoli commerciali di proprietà o detenuti in leasing da soggetti iscritti nell’Albo nazionale degli autotrasportatori, l’opposizione di cui al comma 2 è proposta davanti al giudice di pace del luogo in cui ha sede legale la società».
ILLUSTRAZIONE
Oggi per le imprese di autotrasporto l’opposizione al verbale di accertamento di violazioni al Codice della Strada davanti al Giudice di Pace è compromessa dal fatto che deve avvenire in base al luogo in cui è stata commessa la violazione, spesso in regioni molto lontane dal luogo in cui l’impresa risiede.Coerentemente con il principio di semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, la proposta normativa stabilisce pertanto che, nei casi di cui trattasi, il Giudice di Pace competente è quello del luogo in cui l’impresa ha la residenza.

12. SEMPLIFICAZIONI PER LE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MINORE DIMENSIONE
PROPOSTA NORMATIVA
Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso alla professione e iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l’intero parco veicolare, purchè composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno un veicolo adibito al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5.
ILLUSTRAZIONE
A livello comunitario non esistono regole che disciplinano l’accesso al mercato delle imprese di autotrasporto di merci in conto di terzi. Un’impresa di uno Stato membro dell’Unione Europea per poter esercitare liberamente la propria attività deve rispettare solo le regole dell’accesso alla professione così come previste dai Regolamenti Comunitari n. 1071 e 1072 del 2009 e così come recepite nei singoli Stati.Diversamente in Italia un’impresa di autotrasporto di merci in conto di terzi oltre a dover osservare le regole per l’accesso alla professione deve rispettare anche quelle sull’accesso al mercato.Pertanto le modifiche normative proposte sono tese a cercare di diminuire il divario competitivo con gli altri Stati, nell’ottica di semplificare le regole sull’accesso al mercato nel settore dell’autotrasporto.La concorrenza con gli altri Stati, soprattutto quelli neo comunitari, uno scenario economico sempre più globale, il protrarsi della situazione economica non favorevole per le imprese del settore inducono ad adottare tali modifiche con carattere di urgenza

13. RAZIONALIZZAZIONE DEGLI AVVISI NAVE CHE I COMANDANTI DEVONO INVIARE ALLE VARIE P.A. DEL PORTO
Proposta di Legge d’iniziativa Cnel presentata in Parlamento
PROPOSTA NORMATIVA
1. All’articolo 179 del codice della navigazione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:«La nota di informazioni di cui al primo comma, comprendente i dati dei formulari ivi elencati, è acquisita in via telematica dall’autorità marittima competente, sul sistema PMIS (Port Management Information System), e da questa contestualmente resa disponibile, in via telematica, a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che intervengono nelle procedure di accertamento e di controllo inerenti alle operazioni di arrivo e di partenza delle navi di cui al presente articolo.È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all’ottavo comma di chiedere al comandante della nave o al raccomandatario marittimo o a un altrorappresentante dell’armatore o persona autorizzata dal comandante, l’invio dei dati di cui alla nota di informazioni già acquisiti dall’autorità marittima competente».
ILLUSTRAZIONE
E’ opportuno razionalizzare le comunicazioni che il comandante della nave deve inviare all’arrivo in porto. Si tratta di una pluralità di avvisi, inviati con sistemi diversi, con duplicazione di informazioni. Nel rispetto dell’efficacia ed efficienza della funzione pubblica, nonché delle regole del Codice dell’Amministrazione Digitale, è necessario razionalizzare e innovare i procedimenti amministrativi di questa materia al fine di renderli meno gravosi e più celeri.

14. PAGAMENTO PERIODICO ONERI SANITARI
PROPOSTA NORMATIVA
1. Gli operatori in possesso dello status AEO di cui al Regolamento (UE) del 9.10.2013, n.952, possono effettuare il pagamento cumulativo degli oneri relativi al rilascio del Nulla Osta Sanitario con periodicità mensile. A tal fine per ogni operatore interessato viene istituito un conto scalare garantito da apposita cauzione.2. Le modalità di attuazione del comma precedente sono stabilite dal Ministro della Salute sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente articolo.
ILLUSTRAZIONE
Attualmente il pagamento per il rilascio del Nulla Osta Sanitario necessario per lo sdoganamento di determinati prodotti è piuttosto complesso.Al fine di rendere la procedura più snella e ridurre l’onere amministrativo a carico degli operatori, si deve mutuare l’istituto che vige per il pagamento dei diritti doganali, consentendo un pagamento periodico e differito e un conto scalare garantito.Naturalmente la possibilità del pagamento periodico e differito dovrebbe essere riconosciuta solo agli operatori affidabili, in particolare a quelli aventi lo status di AEO, Operatore Economico Autorizzato, previsto dal Codice Doganale Unionale.

15. OPERAZIONI ACCESSORIE ALLE SPEDIZIONI INTERNAZIONALI
PROPOSTA NORMATIVA
Le voci dettagliate in fattura riferite alla medesima spedizione internazionale costituiscono prestazioni accessorie ai sensi dell’articolo 12 del DPR n.633/72.
ILLUSTRAZIONE
Le imprese di spedizione internazionale per prassi consolidata addebitano le spese di spedizione dettagliando i vari costi. La fattura risulta quindi composta da varie voci, fra cui DEM (Diritto di Esecuzione Emissione Mandato), Diritto fisso, stampati, etichette per identificativi merce, diritti doganali, ecc.Quelle spese sono riferite ad operazioni accessorie alla spedizione in quanto non si verificherebbero qualora non si realizzasse la spedizione stessa e sono correlate all’operazione stessa.Al fine di scongiurare il rischio di interpretazioni difformi in fase di verifica è opportuno specificare che le spese amministrative addebitate per le spedizioni internazionali hanno natura di operazione accessoria. Conseguentemente tali operazioni seguono il regime Iva dell’operazione principale.La natura semplificatoria della proposta di normativa in esame è nel contribuire alla certezza del diritto tributario, facilitando sia l’azione degli organi deputati al controllo che gli obblighi dei contribuenti.