Le prime due sono le società che gestiscono i principali container terminal del porto di Genova. MSC deterrà il 49% della compagnia Messina

Ieri il Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha deliberato all’unanimità il via libera alle operazioni di concentrazione societarie riguardanti PSA e SECH, due società terminaliste nel segmento dei container entrambe attive nel porto di Genova, e MSC e Messina, società armatoriali e terminaliste e anch’esse attive entrambe nello scalo portuale del capoluogo ligure.

La concentrazione tra PSA e SECH è stata ufficializzata nel 2008. L’operazione, da una parte, ha comportato l’acquisizione da parte di PSA Europe, società del gruppo PSA di Singapore che a Genova gestisce il container terminal allora denominato Voltri Terminal Europa (VTE) e successivamente ribattezzato PSA Genova Pra’, del 40% del capitale della Seber, la società del Gruppo Investimenti Portuali (GIP) che possiede l’intero capitale di Terminal Contenitori Porto di Genova (TCPG), società che a sua volta a Genova gestisce il container terminal Southern European Container Hub (SECH).

Dall’altra, l’operazione ha comportato l’acquisizione da parte della GIP del 40% del capitale della Sinport Sinergie Portuali in precedenza integralmente detenuto dal gruppo PSA Europe, società che detiene l’intero capitale di VTE/PSA Genova Pra’. Quindi PSA e GIP, quali nuovi azionisti della PSA Genova Pra’ hanno pianificato la costituzione della belga MergeCo, nuova società partecipata per il 62% da PSA e per il 38% da GIP, a cui GIP conferirà il 60% del capitale della Seber/SECH e il 34,7% del capitale di VTE/PSA Genova Pra’, mentre PSA conferirà a MergeCo il 40% del capitale di Seber e il 65,3% del capitale di VTE/PSA Genova Pra’. MergeCo deterrà quindi l’intero capitale sociale di Seber/SECH e di VTE/PSA Genova Pra’.

L’AdSP ha specificato che, secondo quanto deliberato, le autorizzazioni richieste sono rilasciate previa verifica delle dichiarazioni di impegno al puntuale rispetto dei piani di impresa in termini di traffici, investimenti e occupazione e che, nel merito, l’istruttoria si è sviluppata in particolare sull’interpretazione dell’articolo 18, comma 7 della legge 84/94, articolo che regola la concessione di aree e banchine e che al comma 7 stabilisce che “in ciascun porto l’impresa concessionaria di un’area demaniale deve esercitare direttamente l’attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l’attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione” e precisa che “su motivata richiesta dell’impresa concessionaria, l’autorità concedente può autorizzare l’affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell’art. 16, dell’esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo”.

L’ente portuale ha reso noto che su tale tema è stato acquisito il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato che, pronunciandosi su una questione di massima di livello nazionale, ha aderito – seguendo l’orientamento ormai maggioritario sviluppatosi in materia anche da parte dell’Avvocatura distrettuale – ad una interpretazione funzionale della norma. In particolare – ha precisato l’AdSP – secondo l’Avvocatura, l’acquisizione di un controllo azionario su un soggetto che disponga di un altro titolo concessorio trova un limite esclusivamente nella valutazione sull’idoneità tecnica ed economica del nuovo soggetto e sugli effetti dell’operazione sul mercato portuale di riferimento; mercato che, richiamando precedenti deliberazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e della Commissione Europea, deve essere inteso come un arco costiero di 200-300 km che nel caso in esame si estende dallo scalo di Vado a quello di Livorno (catchment area).

L’ente portuale ha ricordato che su quest’ultimo aspetto il parere dell’Avvocatura riprende le conclusioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che in merito all’operazione SECH/PSA, ha ritenuto, oltre al fatto che la stessa operazione rimane entro le soglie per cui non è neppure prevista la comunicazione preventiva dell’operazione di concentrazione alla stessa Autorità, che le evidenze raccolte non giustifichino ulteriori approfondimenti ai sensi della legge 287/1990 sulla tutela della concorrenza ( del 25 novembre 2009).

Autorità Garante – ha ricordato inoltre l’AdSP – che, non rilevando alcun contrasto delle operazioni con la norma, si è comunque riservata di monitorare i futuri comportamenti delle imprese di riferimento qualora risultino restrittivi della concorrenza.

La concentrazione tra la Mediterranean Shipping Company (MSC) e la Ignazio Messina & C. è stata ufficializzata nel 2019. L’operazione prevede che il gruppo armatoriale elvetico MSC, attraverso la controllata Marinvest, acquisisca il 49% del capitale della società armatoriale genovese Messina e il 52% della Ro-Ro Italia, special purpose vehicle istituito dalla compagnia genovese per l’operazione di concentrazione.

L’Autorità di Sistema Portuale Ligure Occidentale ha spiegato che il parere dell’Avvocatura ha ritenuto ammissibile l’operazione MSC/Messina rispetto alla quale, peraltro, le parti hanno dichiarato di rinunciare al controllo congiunto attraverso specifici patti parasociali, controllo che riguarderà solo la compagnia di navigazione Messina e non il suo Intermodal Marine Terminal (IMT), il terminal multipurpose al Molo Nino Ronco del porto di Genova, e ha ricordato che anche rispetto a questa operazione l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non ha ravvisato profili di criticità ( del 22 ottobre 2019).

L’AdSP ha precisato infine che le due operazioni di concentrazione sono state inoltre considerate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri estranee all’esercizio dei poteri speciali per la tutela di asset strategici (golden power) in accoglimento della proposta avanzata in sede di istruttoria dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Articolo realizzato da InforMare S.r.l. – Riproduzione riservata