Dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Calabria

La Corte Costituzionale ha dichiarato legittima l’istituzione da parte dello Stato dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina, con giurisdizione sui porti di Messina, Milazzo, Reggio Calabria, Tremestieri e Villa San Giovanni ( del 7 settembre 2018), istituzione ad opera della legge n.136 del 2018 che ha convertito il decreto legge n. 119 dello stesso anno e che è stata ritenuta legittima «in quanto – ha spiegato la Corte Costituzionale – deliberata appunto con legge e nell’esercizio della potestà legislativa dello Stato non comporta problemi di leale collaborazione con le Regioni».

Con la sentenza n. 208, depositata oggi (relatore il vicepresidente Giuliano Amato), la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Calabria che contestava, in particolare, la competenza dell’Autorità di Sistema Portuale, con sede a Messina, sui porti di Villa San Giovanni e di Reggio Calabria.

«Con la disposizione censurata – ha specificato la Corte Costituzionale – il legislatore statale ha regolato profili organizzativi riconducibili ai principi fondamentali della materia “porti e aeroporti civili”, oltre che a quella relativa agli enti pubblici nazionali, al fine di valorizzare le peculiarità dello Stretto e dei relativi porti, accomunati dalla prevalente vocazione al traffico passeggeri».

«L’istituzione di una nuova Autorità, con sede a Messina e comprensiva anche dei due porti calabresi – ha precisato inoltre l’organo di garanzia costituzionale – non può essere considerata neppure irragionevole per le possibili interferenze con la disciplina della Zona Economica Speciale (ZES) della Calabria. Non si può infatti sostenere, come fa invece la Regione Calabria, che l’unica soluzione costituzionalmente legittima sia la coincidenza tra le circoscrizioni territoriali dell’Autorità di Sistema Portuale e quelle della ZES, poiché il legislatore ha regolato espressamente i casi in cui taluni dei porti inclusi nell’area della ZES rientrino nella competenza territoriale di un’Autorità con sede in altra Regione, come appunto nella fattispecie».

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