Non era un’intesa restrittiva della concorrenza. Così il Tar del Lazio ha accolto i ricorsi presentati da Assagenti, Spediporto e 12 agenzie marittime, annullando il provvedimento dello scorso febbraio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con il quale era stato sanzionato l’accordo sui cosiddetti diritti fissi, comminando multe per un valore di quasi 4 milioni di euro. «Il dispositivo di sentenza del Tar – afferma Gian Enzo Duci, Presidente Assagenti – non contiene a nostro avviso nulla di eclatante. L’Antitrust ha gestito la vicenda in modo superficiale e grossolano, dimostrando di aver approfondito poco la materia e di non averla compresa a pieno. Questa sentenza rimette la nostra Associazione in condizione di poter operare, senza mettere in discussione il proprio ruolo di confronto e dialogo fra le aziende per la difesa degli interessi comuni. Spero che i soci, che sono stati costretti a dare le dimissioni a causa del provvedimento dell’Antitrust, abbiano oggi una motivazione in più per entrare di nuovo a fare parte di Assagenti». La difesa delle associazioni di categoria e delle agenzie marittime coinvolte si è concentrata sulla definizione dei diritti fissi, che rappresentano una parte residuale del costo del trasporto, non in grado di provocare distorsioni di mercato. I ricorrenti hanno rifiutato la tesi dell’AGCM secondo la quale si era in presenza di un accordo orizzontale, stipulato da agenzie marittime concorrenti che operano allo stesso livello della catena di distribuzione, e hanno dimostrato che l’intesa sui diritti fissi era di natura verticale, concordata tra due Associazioni di categoria che operano a un livello differente della catena logistica. «Questa pronuncia del Tar del Lazio – commenta Roberta Oliaro, Presidente di Spediporto – restituisce dignità al lavoro delle associazioni confermando, spero in modo chiaro, la piena legalità e legittimità di un accordo vigente tra le nostre categorie fin dal lontano 1956. Attendiamo ora di leggere le motivazioni così da comprendere in modo compiuto la pronuncia che certamente avrà ripercorso, accogliendole, le articolate e puntuali difese su cui hanno lavorato, ottimamente, i nostri legali». La decisione dell’Antitrust inoltre, non aveva tenuto conto che l’accordo in questione era stato reso manifesto in più occasioni pubbliche e quindi non soddisfaceva i requisiti di segretezza relativi ad atteggiamenti accusabili. L’indagine sui diritti fissi era iniziata nel giugno 2010 a seguito della segnalazione all’Antitrust da parte di Maersk, a cui poi si era aggiunta Hapag-Lloyd. Oltre ad Assagenti e Spediporto le agenzie marittime che hanno presentato ricorso contro la decisione dell’Antitrust sono: C.S.A., K-Line, CMA-CGM Italy, Coscon Italy, Gastaldi & C., Agenzia Marittima Prosper, Yang Ming Italy, China Shipping (Italy) Agency Co, Medmar, Agenzia Marittima Le Navi, Apl Italia Agencies, Zim Italia.