Oltre 80 milioni di cittadini europei convivono con una qualche forma di disabilità. Con l’invecchiamento della popolazione, questo numero è destinato a crescere.

Per questo, a partire dal 28 giugno 2025 è entrata in vigore anche in Italia l’European Accessibility Act (EAA), una direttiva approvata nel 2019 che stabilisce standard comuni di accessibilità per prodotti e servizi digitali in tutta l’UE.

L’obiettivo è semplice ma ambizioso: garantire a tutte le persone, comprese quelle con disabilità, pari accesso a beni e servizi digitali, eliminando le barriere tecnologiche che ancora oggi limitano la piena partecipazione alla vita sociale ed economica.

Tra gli ambiti interessati ci sono anche siti web e applicazioni mobili, che dovranno rispettare requisiti di accessibilità.

Non si tratta solo di un obbligo normativo: l’accessibilità digitale è anche un fattore strategico, perché migliora l’esperienza utente, rafforza la reputazione aziendale e favorisce la visibilità online.

Ma cosa cambia concretamente con l’arrivo dell’EAA? Chi dovrà adeguarsi? E quali passi devono compiere le aziende per evitare sanzioni e cogliere le opportunità legate a un web più inclusivo?

Cos’è l’European Accessibility Act (EAA)

European Accessibility Act (EAA) rappresenta una tappa fondamentale per l’accessibilità digitale.

L’European Accessibility Act (Direttiva UE 2019/882) è una normativa europea che stabilisce requisiti comuni per rendere accessibili prodotti e servizi digitali alle persone con disabilità. L’obiettivo è abbattere le barriere tecnologiche e garantire un mercato unico accessibile, favorendo l’inclusione e la partecipazione attiva di tutti i cittadini.

L’obiettivo dell’atto è uniformare i requisiti di accessibilità per specifici prodotti e servizi, così da favorire il corretto funzionamento del mercato unico europeo. Questo viene fatto eliminando e prevenendo le barriere causate dalle differenze tra le normative nazionali. La normativa è pensata per portare benefici sia alle imprese che alle persone con disabilità e agli anziani.

Accessibility Act in Italia: l’integrazione con la Legge Stanca

L’European Accessibility Act (EAA) si colloca all’interno di un contesto più ampio delle politiche europee per garantire parità di diritti e inclusione per le persone con disabilità, in conformità con la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità. In Italia, questa direttiva europea si combina con le normative esistenti riguardanti l’accessibilità digitale, in particolare con la Legge 4/2004, nota come Legge Stanca.

La Legge Stanca, ancora in vigore, stabilisce requisiti di accessibilità per siti web, applicazioni e tutti i contenuti digitali forniti da Pubbliche Amministrazioni e imprese private che hanno un fatturato superiore a 500 milioni di euro all’anno. Tra i requisiti previsti vi sono: la pubblicazione annuale di una dichiarazione di accessibilità, l’implementazione di un sistema di feedback per permettere agli utenti con disabilità di segnalare eventuali problemi, e l’adesione a standard tecnici specifici.

A partire dal 28 giugno 2025, tuttavia, l’obbligo si è esteso anche alle piccole e medie imprese (aziende con almeno 10 dipendenti o con un fatturato superiore a 2 milioni di euro). Le microimprese rimangono esenti.

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) è l’ente di riferimento nazionale per l’attuazione e il monitoraggio della Legge Stanca, nonché per l’interpretazione delle norme sull’accessibilità digitale. L’arrivo dell’EAA rafforza e amplia questo quadro normativo, estendendo l’obbligo di accessibilità anche al settore privato e a una più ampia gamma di prodotti e servizi digitali, con l’obiettivo di eliminare le barriere digitali e garantire pari opportunità di accesso a tutti i cittadini, senza discriminazioni.

A quali servizi e prodotti si applica la EEA?

La normativa per l’accessibilità digitale si applica a una serie specifica di prodotti e servizi, con l’obiettivo di garantire la loro accessibilità alle persone con disabilità.

Prodotti soggetti alla normativa EEA

  • Sistemi hardware informatici per uso generale destinati ai consumatori e i relativi sistemi operativi
  • Terminali di pagamento elettronico, come i POS utilizzati nei punti vendita
  • Terminali self-service, tra cui:
    • sportelli bancomat (ATM)
    • distributori automatici di biglietti
    • chioschi per il check-in
    • terminali interattivi informativi

Sono esclusi i terminali installati come parte integrata di veicoli, aerei, navi o mezzi ferroviari

  • Apparecchiature terminali interattive per servizi di comunicazione elettronica

Apparecchiature terminali interattive per l’accesso ai servizi audiovisivi

  • e-Reader, ovvero dispositivi per la lettura di libri elettronici

Servizi soggetti all’EAA:

  • Servizi di comunicazione elettronica, con l’eccezione dei servizi di sola trasmissione per applicazioni “machine-to-machine“
  • Servizi di accesso ai media audiovisivi, come lo streaming video
  • Servizi bancari per consumatori, inclusi home banking e mobile banking
  • Libri elettronici (e-Book) e relativi software dedicati
  • Servizi di commercio elettronico (e-Commerce), come siti e piattaforme per l’acquisto di beni e servizi
  • Servizi di risposta alle comunicazioni di emergenza indirizzate al numero unico europeo “112″
  • Siti web e servizi digitali tramite dispositivi mobili, inclusi:
    • applicazioni mobili
    • biglietti elettronici
    • servizi di biglietteria elettronica
    • sistemi informativi per il trasporto (aereo, autobus, ferroviario e via acqua

Le nuove regole si basano sulle Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 – Livello AA, che definiscono gli standard internazionali per rendere i contenuti digitali accessibili a tutti.

 

Chi deve adeguarsi all’European Accessibility Act?

L’EAA si applica a tutte le aziende e le organizzazioni che forniscono beni o servizi sul mercato europeo, comprese quelle extra UE che offrono servizi digitali accessibili ai cittadini dell’Unione Europea.

In conformità con la Legge Stanca, le imprese che hanno un fatturato medio superiore a 500 milioni di euro negli ultimi tre anni sono già tenute a rendere i loro siti, app e interfacce digitali conformi agli standard di accessibilità.

A partire dal 28 giugno 2025, questa obbligatorietà si è estesa anche alle piccole e medie imprese, interessando quelle con almeno 10 dipendenti e/o con un fatturato annuale superiore a 2 milioni di euro.

Aziende private

  • E-Commerce, aziende tech e servizi digitali
  • Banche e operatori finanziari
  • Produttori di hardware e software
  • Startup e sviluppatori digitali

Settore pubblico e fornitori della Pubblica Amministrazione

  • Pubbliche Amministrazioni
    Siti web, app e servizi digitali di enti pubblici (Comuni, Regioni, Ministeri, scuole, università, ecc.) devono essere accessibili, come già previsto dalla Direttiva UE 2016/2102recepita in Italia.
  • Sanità e servizi essenziali
  • Fornitori di servizi alla PA

Le microimprese (meno di 10 dipendenti e fatturato inferiore a 2 milioni) sono generalmente escluse, ma è comunque consigliato valutare l’adozione volontaria di pratiche di accessibilità.

Termini e periodo di transizione dell’EAA

L’EAA fa una distinzione importante:

  • Per i prodotti: Solo i prodotti immessi sul mercato dopo il 28 giugno 2025 devono essere conformi.
  • Per i servizi: TUTTI i servizi forniti ai consumatori dopo il 28 giugno 2025 devono essere conformi.

Questa distinzione è fondamentale. Per i servizi, non importa quando il servizio è stato creato per la prima volta: se continui a fornirlo dopo la scadenza, deve essere conforme ai requisiti EAA.

L’EAA prevede periodi di transizione significativi per i servizi.

L’European Accessibility Act si applicherà:

  • dal 28 giugno 2025 per tutti i nuovi prodotti e servizi;
  • i prodotti già immessi sul mercato prima del 28 giugno 2025 potranno continuare a essere venduti fino al 28 giugno 2030, anche se non conformi;
  • i servizi già forniti prima del 28 giugno 2025 dovranno essere adeguati entro il 28 giugno 2030, salvo modifiche sostanziali che comportino l’obbligo immediato di conformità.

Sanzioni per la mancata conformità all’European Accessibility Act

Il mancato rispetto dei requisiti previsti dall’European Accessibility Act, recepito in Italia con il Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 82, comporta sanzioni significative sia per le aziende private che per la Pubblica Amministrazione.

Per le imprese private

Le aziende soggette alla normativa (con più di 10 dipendenti o fatturato superiore a 2 milioni di euro) che non garantiscono l’accessibilità di prodotti e servizi digitali possono incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 a 40.000 euro, in base a:

  • gravità della violazione,
  • numero di prodotti o servizi non conformi,
  • numero di utenti coinvolti.

Oltre alle sanzioni economiche, le autorità competenti (AgID per i servizi digitali, Ministero delle Imprese e del Made in Italy per i prodotti) possono:

  • ritirare prodotti dal mercato o vietarne la commercializzazione,
  • imporre sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni dell’autorità (fino a 30.000 euro),
  • aumentare le sanzioni in caso di recidiva o mancata collaborazione durante i controlli,
  • sanzionare eventuali organismi notificati che abbiano rilasciato certificazioni non valide.

Inoltre, per le aziende con un fatturato medio superiore a 500 milioni di euro, è prevista una sanzione aggiuntiva fino al 5% del fatturato, come stabilito dalla Legge Stanca e successive modifiche.

Per la Pubblica Amministrazione

Le PA sono soggette a sanzioni di tipo disciplinare nei confronti dei dirigenti responsabili del mancato rispetto dei requisiti di accessibilità, secondo quanto stabilito dall’art. 9 della Legge Stanca (L. 4/2004). Le misure possono includere:

  • richiami formali,
  • revoca dell’incarico,
  • responsabilità dirigenziale e disciplinare in base alle norme sulla performance.

Inoltre, i contratti per lo sviluppo o aggiornamento di siti e app pubblici sono nulli se non prevedono esplicitamente il rispetto delle linee guida AgID (art. 4, comma 2 della Legge Stanca e circolare AgID n.3/2022).

Infine, in caso di contestazioni, i cittadini possono rivolgersi al Difensore civico per il Digitale, il quale può attivare la procedura di verifica e, se le irregolarità non vengono corrette, può far applicare una sanzione fino al 5% del fatturato dell’ente responsabile.

Come adeguarsi all’Accessibility Act?

  1. Audit di accessibilità

Il primo passo consiste in un’analisi tecnica approfondita, mirata a identificare tutte le barriere che impediscono l’accesso ai contenuti digitali per gli utenti con disabilità. La verifica include:

  • la verifica della conformità alle WCAG 2.1 livello AA, lo standard internazionale di riferimento per l’accessibilità digitale;
  • l’analisi della navigazione da tastiera e della compatibilità con tecnologie assistive (come screen reader e dispositivi alternativi), per garantire l’interazione a chi ha disabilità motorie o visive;
  • la valutazione del contrasto dei colori e della leggibilità di testi ed elementi grafici, per migliorare la percezione per le persone con disabilità visive;
  • la valutazione dell’accessibilità di moduli online e percorsi di navigazione (come registrazione, checkout, compilazione form), per semplificare le interazioni digitali;
  • test con utenti reali, per validare l’efficacia e l’usabilità del sito in contesti concreti.

Alla conclusione viene fornito un rapporto tecnico dettagliato, contenente l’elenco delle problematiche riscontrate e un piano di interventi organizzato per priorità.

  1. Implementazione delle attività correttive

Sulla base dei risultati dell’audit, si procede all’adeguamento delle piattaforme digitali secondo i requisiti normativi. Le azioni più frequenti includono:

  • l’ottimizzazione del codice per garantire la compatibilità con le tecnologie assistive;
  • il miglioramento dell’architettura informativa e della navigabilità, per rendere l’accesso ai contenuti più semplice e intuitivo;
  • la revisione dei testi e del linguaggio, con l’obiettivo di favorire chiarezza e comprensione per ogni tipo di utente;
  • l’adeguamento di moduli, documenti e contenuti multimediali, così da renderli fruibili anche tramite lettori di schermo o dispositivi alternativi.

A seguito è richiesta la pubblicazione della Dichiarazione di accessibilità sul proprio sito Web (nel caso di PA su AGID).

  1. Formazione del personale

L’accessibilità è un percorso costante che implica l’acquisizione di abilità condivise all’interno dell’ente. È fondamentale istruire il gruppo responsabile dei contenuti digitali per:

  • creare e rinnovare contenuti che siano accessibili nel lungo periodo;
  • afferrare le conseguenze legali, tecniche e strategiche dell’EAA;
  • inserire l’accessibilità nei processi aziendali, facendola diventare un fattore di qualità e inclusione, invece di vederla solo come un dovere legale.
  1. Monitoraggio e aggiornamento continuo

Una volta raggiunta la conformità, è fondamentale mantenerla nel tempo. Questo comporta:

  • verifiche periodiche per assicurare che i contenuti restino accessibili con l’evolversi delle tecnologie;
  • l’analisi dell’esperienza utente, per individuare e risolvere nuovi ostacoli all’accessibilità;
  • l’aggiornamento costante rispetto ai cambiamenti normativi e alle linee guida internazionali.

Un approccio proattivo alla gestione dell’accessibilità riduce il rischio di non conformità e contribuisce a offrire un’esperienza digitale di qualità, inclusiva e sostenibile nel tempo.

Conclusione: L’importanza dell’European Accessibility Act per il tuo sito web

L’entrata in vigore dell’European Accessibility Act in Italia ha segnato un traguardo cruciale per costruire una società digitale più inclusiva, dove prodotti e servizi online siano accessibili a tutti, senza eccezioni. Per le aziende, adeguarsi a questi nuovi obblighi normativi non è solo un dovere legale, ma un’opportunità concreta per promuovere l’uguaglianza e migliorare l’esperienza di tutti gli utenti.