SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 1
Denominazione
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova e l’Autorità Portuale di Genova costituiscono con sede in Genova presso la Camera di Commercio, l’Associazione denominata Centro Internazionale Studi Containers (C.I.S.Co.) Impresa Sociale, avente gli scopi indicati all’art. 3. La durata del C.I.S.Co. è prevista sino a quando non ne venga deliberato dall’Assemblea lo scioglimento. L’anno sociale coincide con quello solare.

Art. 2
La sede sociale
La sede sociale è fissata in Genova ed è possibile spostarla secondo le esigenze e creare filiali o delegazioni provvisorie o stabili in altre località italiane o straniere, con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 3
Scopi
Il C.I.S.Co. è un organismo senza fini di lucro anche indiretto che adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorisce il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e dei soggetti interessati alla loro attività. Esso si propone di contribuire, nei riguardi dei sistemi del trasporto marittimo, terrestre e aereo, ad una sempre maggiore efficienza e sviluppo della logistica e del trasporto delle merci al fine di garantire al massimo grado la sicurezza dell’attività, dei lavoratori e dei terzi, la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con particolare riferimento all’utilizzo delle nuove tecnologie di trasporto intermodale e combinato, attraverso l’analisi dei relativi problemi del quadro dell’economia nazionale e internazionale, il dibattito critico sui medesimi di fronte all’opinione pubblica e la formulazione di concrete motivate proposte di interventi legislativi o amministrativi.

Art. 4
Attività

Per il raggiungimento dei propri scopi il C.I.S.Co.

a) cura la raccolta di documentazione ed informazioni specifiche;

b) raccoglie ed esamina i dati offerti dalle esperienze dei soggetti pubblici e privati nazionali ed esteri operanti nel settore;

c) organizza e svolge corsi di formazione e compie direttamente, ovvero affida a Soci, Istituti, Società di consulenza o a singoli specialisti studi e ricerche;

d) stabilisce e mantiene rapporti con le Pubbliche Autorità, sia a competenza politica generale, sia a competenza settoriale, ponendo a loro disposizione le competenze specifiche e di consulenza;

e) stabilisce e mantiene rapporti con organismi nazionali e stranieri istituzionalmente rivolti agli stessi fini e collabora con essi;

f) appronta pubblicazioni, organizza convegni, corsi, conferenze e viaggi in modo da stimolare e diffondere l’interesse per i temi propri del C.I.S.Co. anche al di fuori delle categorie strettamente impegnate nel settore;

g) su richiesta, fornisce ai propri Soci consulenza informativa e costituisce gruppi “ad hoc”;

h) partecipa ad ogni iniziativa utile per lo sviluppo di nuove regolamentazioni relative al carico e alla movimentazione dei mezzi e sistemi di trasporto;

i) assume tutte le altre iniziative che dagli organi direttivi siano ritenute opportune e compatibili con le disposizioni del presente Statuto.

TITOLO II:

SOCI

Art. 5
Categorie di Soci
Il C.I.S.Co. ha struttura associativa e ne possono far parte sia persone fisiche che giuridiche. I Soci si distinguono in tre categorie: fondatori, sostenitori, ordinari. Sono Soci Fondatori la C.C.I.A.A. di Genova e l’AdSP del Mar Ligure Occidentale, che contribuiscono con una quota minima annuale, obbligatoria e paritetica del valore fissato inizialmente in € 10.000,00 da versarsi in contanti o beni o servizi e comunque adeguata alle esigenze del C.I.S.Co. La modifica delle quote dei soci enti pubblici ed equiparati sarà efficace nei confronti dei medesimi solo dopo l’ approvazione dei relativi organi deliberativi. Sono Soci Sostenitori quelli ammessi a far parte del C.I.S.Co. su loro domanda, secondo le modalità di cui all’ articolo seguente, verseranno una quota almeno tripla di quella versata dai Soci ordinari. I Soci ordinari sono ammessi a far parte del C.I.S.Co. su loro domanda secondo le modalità di cui all’articolo seguente. Essi verseranno una quota sociale il cui ammontare è stabilito annualmente dall’Assemblea dei Soci.

Art. 6
Ammissione dei Soci

Coloro che desiderano associarsi al C.I.S.Co. devono, a tal fine, presentare domanda scritta d’associazione indirizzata al Presidente. Quando si tratti di persona giuridica, la domanda deve essere firmata dal legale rappresentante. La presentazione della domanda implica piena conoscenza ed accettazione del presente Statuto da parte del firmatario, con particolare riguardo agli artt. 7 e 8. Il Presidente sottopone la domanda al Consiglio Direttivo; l’associazione al C.I.S.Co. ha luogo se la domanda viene approvata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. In caso i rigetto della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

Art. 7
Diritti dei Soci
Salvo il disposto dell’art. 14 per quanto attiene la composizione del Consiglio Direttivo, i Soci hanno eguaglianza di diritti.
I Soci aventi natura di persone giuridiche esercitano tali diritti a mezzo del loro legale rappresentante, o di persona da questi designata, la cui designazione vale fino a che non sia stata sostituita con un’altra.

Art. 8
Perdita della qualità di Socio

L’adesione al C.I.S.Co. è impegnativa salvo recesso da notificarsi nei modi di cui al terzo comma del presente articolo.

La qualità di Socio si perde:

a) per recesso volontario;

b) per decadenza.

Il recesso deve essere notificato a mezzo di lettera raccomandata indirizzata al Presidente almeno sei mesi prima della chiusura di ogni esercizio. Quando si tratti di persona giuridica, la lettera di recesso deve essere firmata dal legale rappresentante. La decadenza può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi nei confronti del Socio che sia inadempiente, malgrado il richiamo del Consiglio Direttivo, oltre il termine da quest’ultimo assegnato. La decadenza ha effetto dalla data della comunicazione notificata al Socio dal Presidente con lettera raccomandata. Il recesso volontario produce effetto dalla chiusura dell’esercizio. La dichiarazione di decadenza priva il Socio dei suoi diritti, ma non lo esonera dagli obblighi già assunti per l’esercizio in corso. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso all’assemblea dei soci. In tale eventualità l’efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell’assemblea. Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento all’interessato. L’assemblea delibera sul ricorso, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

TITOLO III:
ORGANI

Art. 9
Organi Sociali
Sono organi del C.I.S.Co.:
– L’Assemblea dei Soci
– Il Consiglio Direttivo
– Il Comitato Esecutivo
– Il Presidente
– il o i Vice Presidenti
– L’Organo di controllo-Revisore
– Il Segretario Generale del C.I.S.Co.
-Il Segretario vicario ( se nominato )

Art. 10
Assemblea dei Soci

L’Assemblea è costituita dai Soci Fondatori, Sostenitori ed Ordinari in regola con il versamento delle quote sociali. I Soci possono parteciparvi in persona propria ovvero a mezzo del rappresentante legale o designato all’uopo conformemente al secondo comma dell’art. 7, ovvero a mezzo di delega conferita di volta in volta ad un altro socio. Ogni Socio ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega un solo altro Socio. L’Assemblea è ordinaria o straordinaria. È straordinaria quando delibera modifiche del presente statuto o delibera lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione, è ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11
Attribuzioni dell’Assemblea dei Soci

Spetta all’Assemblea ordinaria :

a) discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo di ogni esercizio;

b) eleggere il Consiglio Direttivo;

c) eleggere il Collegio Sindacale;

d) fissare le direttrici di azione del C.I.S.Co. prevedendo il coinvolgimento dei lavoratori, utenti e altri soggetti come richiesto dall’art 11, comma 4 e art 13 del D. Lgs 112/2017;

e) stabilire l’importo delle quote sociali conformemente a quanto disposto dall’art. 5 comma 3;

f) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e di scioglimento del C.I.S.Co. in base a quanto disposto dall’art. 24;

g) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente:

a) quando il Consiglio Direttivo, con delibera a maggioranza, lo reputi necessario;

b) allorché ne faccia richiesta motivata e scritta almeno un terzo degli associati;

c) negli altri casi di cui all’art. 10 ultimo comma.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea straordinaria è necessaria la presenza dei due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione, occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 12
Convocazione dell’Assemblea dei Soci

L’Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all’anno, e in ogni caso, su richiesta di almeno un terzo dei Soci, oppure per deliberazione del Consiglio Direttivo. La convocazione, che deve recare l’ordine del giorno, è fatta mediante lettera raccomandata o altro sistema legalmente equivalente e spedita almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza all’ indirizzo comunicato dal Legale Rappresentante e deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo ed al Collegio Sindacale. L’adunanza è valida, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione che dovrà essere fatta per un giorno compreso nei trenta successivi alla prima, con qualunque numero dei Soci presenti e rappresentati. L’Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti presenti in più luoghi, audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che sia consentito:

a) al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione degli argomenti all’ordine del giorno.

Art. 13
Funzionamento dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del C.I.S.Co. o, in sua assenza, da un Vice Presidente, ovvero in assenza di entrambi, dal Socio designato a tale scopo dall’ Assemblea.
Il Presidente nomina il Segretario dell’Assemblea che cura la stesura del verbale sottoscrivendolo unitamente a chi ha presieduto la riunione. Le deliberazioni si intendono approvate quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti o rappresentati.
Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Le votazioni su questioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Art. 14
Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone da un minimo di 5 a un massimo di 12 membri eletti dall’Assemblea dei Soci qualora siano costituite filiali, ognuna di essa ha il diritto di nomina e di un proprio consigliere. Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Dei componenti il Consiglio Direttivo, due membri saranno designati dai due Soci Fondatori. Tutti i consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza. (art 7 DPR 112/2017).

Art. 15
Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri necessari per il raggiungimento degli scopi del C.I.S.Co., salvo le attribuzioni dell’Assemblea indicate all’art. 11. Elegge nel proprio seno il Presidente e il o i Vice Presidente, i componenti del Comitato Esecutivo e nomina il Segretario Generale del C.I.S.Co. Il Consiglio Direttivo opera in modo da coinvolgere lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati all’attività del C.I.S.Co. Il Consiglio Direttivo può delegare i propri compiti anche senza prefissare criteri direttivi al Segretario Generale e al Comitato Esecutivo: la delega può essere parziale o totale, escluse sempre le attribuzioni di cui al comma precedente e quelle relative all’ ammissione e decadenza dei Soci. Con la deliberazione dell’assemblea dei soci, ai membri del consiglio può essere assegnato un compenso, per ogni singolo esercizio o per più esercizi. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti del consiglio direttivo vi abbiano rinunciato. È tuttavia vietata la corresponsione ai membri del consiglio direttivo di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze e, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento.

Art. 16
Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente del C.I.S.Co. o, in sua assenza, da un Vice Presidente appositamente designato dal Presidente ovvero su iniziativa di almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione, contenente l’ordine del giorno, può essere fatta con qualsiasi mezzo riconosciuto valido per raggiungere gli interessati, con un preavviso minimo di 3 giorni lavorativi. L’adunanza è valida con la presenza, anche se collegati con mezzi elettronici, della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Art. 17
Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del C.I.S.Co. o, in sua assenza, da un Vice Presidente appositamente designato dal Presidente ovvero in assenza anche di quest’ ultimo dal Consigliere anziano per nomina. Chi presiede nomina il Segretario della riunione del Consiglio Direttivo che cura la stesura del verbale sottoscrivendolo unitamente a chi ha presieduto la riunione. Le deliberazioni si intendono approvate col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio, qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Art. 18
Presidente

Il Presidente del C.I.S.Co. è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti. Egli dura in carica tre anni e può essere rieletto. È attribuita, previa sua accettazione, la qualifica di Presidente Onorario al Ministro pro-tempore competente nella materia dei trasporti ovvero al suo Vice Ministro o Sottosegretario con relativa delega. Non possono assumere la presidenza rappresentanti degli enti di cui all’art. 4 comma 3 (soc Unipersonali) D. Lgs. 112/17

Art. 19
Attribuzioni del Presidente
Il Presidente:
a) ha la rappresentanza del C.I.S.Co., anche in sede legale ;
b) convoca gli organi collegiali del C.I.S.Co.;
c) vigila sull’attuazione degli indirizzi definiti dall’Assemblea e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
d) promuove, sulla base di tali indirizzi e deliberazioni, ogni attività che ritenga utile per il perseguimento degli scopi del C.I.S.Co.;
e) propone al Consiglio Direttivo o al Comitato Esecutivo, per quanto di rispettiva competenza, i provvedimenti che ritenga opportuni in rapporto alle attività di cui alla lettera precedente;
f) riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo della propria attività e di quella del Comitato Esecutivo.

Art 20
Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto da tre a cinque membri ovvero dal Presidente e dai Vice Presidenti e altri soci. Il Presidente può delegare ai membri del Comitato Esecutivo, particolari incarichi, continui o saltuari. I membri del Comitato Esecutivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti. L’assemblea può fissare uno specifico compenso per i soggetti componenti del comitato, ma tale compenso non può superare quanto previsto all’art. 15 dello statuto.

Art 21
Attribuzioni del Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è l’ organo collegiale che collabora direttamente con il Presidente nell’ attuazione dello Statuto e delle decisioni dell’ Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Esercita inoltre entro i limiti indicati al terzo comma dell’ art.15, le attribuzioni del Consiglio Direttivo per delega di quest’ ultimo.

Art 22
Convocazione del Comitato Esecutivo
Le riunioni del Comitato Esecutivo sono indette per convocazione del Presidente per le vie ritenute più idonee a concordare la partecipazione dei membri e le adunanze possono essere anche sostituite da tele o video conferenze.

Art 23
Funzionamento del Comitato esecutivo
Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente. Il Segretario funge da segretario verbalizzante dell’ incontro il cui Verbale deve essere sottoscritto anche dal Presidente. Le deliberazioni si intendono approvate col voto favorevole della maggioranza dei membri del Comitato presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 24
Sindaco unico o Collegio Sindacale

La funzione sindacale è svolta da un sindaco unico o da un Collegio Sindacale, nel qual caso lo stesso è composto da un membro con funzioni di Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti, tutti eletti dai Soci in Assemblea per la durata di tre anni. I sindaci nominati devono avere i requisiti di cui all’articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile. I sindaci vigilano sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità sociali da parte dell’impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D. Lgs. 112/2017 e ss.mm.ii, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 9, comma 2 del medesimo decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull’andamento delle operazioni o su determinati affari. Nei casi previsti dal successivo art. 25 il Collegio Sindacale potrà svolgere anche la funzione di Revisore Legale.

Art. 25
Revisore Legale
Nel caso in cui l’impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell’articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, o da sindaci iscritti nell’apposito registro dei revisori legali.

Art. 26
Segretario Generale
Il Segretario Generale del C.I.S.Co. è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente . Analoga procedura si segue per la sua revoca.
Il suo stato giuridico ed il suo trattamento economico sono deliberati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
Il Segretario del C.I.S.Co.:
a) assicura il funzionamento dei servizi generali del C.I.S.Co., provvede all’organizzazione delle sue attività, coordina le attività del personale ed incarica
i collaboratori esterni;
b) cura i contatti con i Soci del C.I.S.Co.;
c) cura l’attuazione delle norme statutarie e delle decisioni prese dal Consiglio Direttivo, dal Comitato Esecutivo e dall’Assemblea;
d) partecipa alle riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo.

TITOLO IV:
MEZZI E GESTIONE

Art. 27
Patrimonio
Il C.I.S.Co. trae i mezzi per lo svolgimento della sua attività dalle quote sociali nonché da contributi, lasciti e donazioni di persone fisiche o giuridiche o proventi di studi e progetti, rimanendo sempre esclusa ogni attribuzione di utili.
Il C.I.S.Co. destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 28
Gestione

L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. L’impresa sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili. Dopo la chiusura dell’esercizio, il Consiglio Direttivo deposita il rendiconto della gestione, con una relazione illustrativa, presso la sede del C.I.S.Co., mettendola a disposizione dei Soci e del Collegio Sindacale. Nel rispetto dell’art. 16 del D. Lgs 112/2017, C.I.S.Co destina una quota non superiore al 3% degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all’art. 15 comma 3 D. Lgs 112/2017 nonchè dalla Fondazione Italia Sociale. L’impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo Settore di cui all’art. 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte.

TITOLO V:
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29
Modifiche statutarie e scioglimento
Sia le modifiche del presente Statuto che lo scioglimento del C.I.S.Co. sono oggetto di deliberazione dell’Assemblea su proposta di almeno due terzi dei Soci o del Consiglio Direttivo.
In caso di scioglimento del C.I.S.Co., gli eventuali residui patrimoniali saranno devoluti in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea.

Art. 30
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia di impresa sociale.