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Tavola rotonda del Propeller Club Port di Milano sulla nuova normativa doganale comunitaria
I prossimi quattro anni saranno determinanti per affinare il Codice Doganale Europeo. Lo ha sottolineato il presidente del The International Propeller Club Port of Milan, Riccardo Fuochi, introducendo la tavola rotonda “Nuovo codice doganale comunitario, un’opportunità?”, organizzato dal Club milanese, che si è tenuta lunedì scorso presso l’Hotel NH President di Largo Augusto a Milano. «Anche se il Codice Doganale Europeo entrerà in vigore in modo completo nel 2020 – ha spiegato Fuochi – dall’anno prossimo si apre una finestra strategica importante poiché la Commissione Europea dovrà emanare le disposizioni di applicazione e i regolamenti attuativi del Codice stesso. Vi saranno quindi quattro anni per sottoporre alla Commissione proposte e suggerimenti. Questo – ha osservato il presidente del Propeller di Milano – è un punto importante perché su questioni del genere i singoli Stati dell’Unione si sono sempre mossi in maniera compatta. È quindi opportuno che anche in Italia, le diverse associazioni di categoria, elaborino proposte concrete e si adoperino per sostenerle con forza e determinazione in maniera unitaria. Per fare ciò bisogna muoversi in logica di squadra: il tempo c’è e il Propeller può essere il luogo ideale di confronto dove analizzare le diverse tematiche e trovare una sintesi che tuteli gli interessi di tutti gli operatori del settore logistico e dei trasporti terra, mare e aria».
«È auspicabile – ha osservato da parte sua Giancarlo Saglimbeni, presidente della Carioni Spedizioni Internazionali – che nel periodo che va dal 2014 fino alla piena entrata in vigore del nuovo Codice Doganale Europeo sia impostata un’applicazione uniforme, per non alterare i flussi di traffici e favorire alcuni paesi a discapito di altri».
Secondo Italo Antelli del CAD Antelli, fra gli aspetti positivi del Codice figurano il nuovo ruolo delle dogane come «guida nella catena logistica», la «necessità di associare le nuove tecnologie a un’applicazione armonizzata e standardizzata dei controlli doganali» e l’autovalutazione prevista dell’art. 185 che vede sancita per la prima volta a livello comunitario la possibilità che «le autorità doganali autorizzino un operatore economico a espletare determinate formalità doganali, determinare l’importo dei dazi all’importazione e all’esportazione dovuti e a svolgere alcuni controlli sotto vigilanza doganale».
Per Giuseppe Castorina, doganalista e già dirigente doganale incaricato e direttore della Dogana di Malpensa, «l’entrata in vigore del Codice Doganale Europeo è un’occasione anche per riflettere su alcune disposizioni di quello italiano; in particolare, è auspicabile fare sistema per modificare l’articolo 303 che è totalmente vessatorio in quanto disconosce la buona fede e prevede per gli errori dichiarativi sanzioni addirittura superiori a quelle previste dal contrabbando. Bisogna agire – ha sottolineato – per eliminare questa situazione e allinearci con gli impianti sanzionatori degli altri Paesi: molti di questi partono dal principio della buona fede e in caso di errori dichiarativi non prevedono alcuna sanzione».
Con riferimento alla materia doganale l’avvocato Gregorio Leone, co-fondatore e senior partner dello Studio Leone Torrani e Associati, ha auspicato «l’istituzione di una Corte di Cassazione Europea, con sede in Lussemburgo e composta da un giudice designato da ciascuno Stato membro, onde consentire ai cittadini dell’Unione di impugnare in sede di legittimità le sentenze di appello o comunque di ultimo grado dei giudici tributari nazionali. Questa proposta – ha precisato – è formulata in conformità al parere dato dal Comitato Economico Sociale Europeo che teme diverse interpretazioni nazionali della normativa doganale dell’Unione formulate nei singoli Paesi dalle rispettive Corti di Cassazione».
«Il nuovo Codice Doganale comunitario – ha rilevato l’avvocato Marco Lenti dello Studio Legale Mordiglia – prevede che le garanzie prestate per le obbligazioni doganali possano estendersi non solo all’importo dei dazi all’importazione e all’esportazione risultanti dalla dichiarazione, ma anche a quelli che possono sorgere a seguito di verifica a posteriori. Questa estensione – ha spiegato – determina incertezza sia sugli importi che il debitore dell’obbligazione può essere chiamato a garantire, sia un aumento dei tempi di vincolo della garanzia, con notevole aggravio di costi. È dunque necessario, a mio parere – ha concluso – che le disposizioni di attuazione del codice doganale comunitario contengano norme applicative atte a regolare tali nuove disposizioni in modo certo ed economicamente sostenibile per gli operatori».
Anche secondo Alessio Fiorillo, già direttore regionale per le Dogane della Lombardia, «i due anni di tempo dall’entrata in vigore del Codice e gli ulteriori due per la sua applicazione completa sono un’opportunità importante per perseguire quanto evidenziato dal presidente Fuochi e cioè che le associazioni di categoria sia di settore che extra settore siano presenti in tutte le sedi politiche nazionali e comunitarie in modo compatto per definire e rappresentare i loro obiettivi in un’ottica di sistema».