Indicate sette questioni prioritarie
Nel quadro della riforma del quadro giuridico nel settore doganale dell’Unione Europea avviata dalla Commissione Europea la scorsa primavera con una specifica proposta ( del 18 maggio 2023), l’European Shippers’ Council, l’European Community Association of Ship Brokers and Agents, l’European Sea Ports Organisation, la Federation of European Private Port Companies and Terminals e il World Shipping Council segnalano le parti del quadro giuridico che ad avviso delle cinque associazioni richiedono miglioramenti.

Auspicando una revisione di tali questioni, ESC, ECASBA, ESPO, FEPORT e WSC esortano il Parlamento europeo ad affrontare diversi punti cruciali, a partire da quello relativo ai regimi di custodia: riferendosi al deposito doganale, le cinque associazioni evidenziano che «la riduzione proposta del periodo di stoccaggio da 90 giorni a tre giorni potrebbe avere un impatto negativo sulla fluidità dei flussi di merci (importazione ed esportazione), sulla competitività del sistema dei porti di transhipment dell’UE rispetto ai porti extra-UE e sull’efficace gestione delle catene logistiche dei caricatori. Inoltre – precisano – ciò comporterebbe un aumento dei costi amministrativi e informatici per i terminal operator».

ESC, ECASBA, ESPO, FEPORT e WSC sottolineano la necessità che venga assicurata anche una continuità giuridica: «sino a quando non sarà operativo il nuovo centro doganale digitale europeo – rilevano – il diritto derivato e gli allegati sui dati dell’attuale Codice Doganale dell’Unione dovrebbero rimanere in vigore per facilitare il funzionamento dei principali sistemi informatici del CDU per l’ingresso delle merci nell’UE. Senza sufficienti disposizioni transitorie, gli operatori economici non sarebbero in grado di utilizzare questi sistemi e di gestire efficacemente questi processi».

In tema di sicurezza delle merci, le cinque associazioni osservano che «l’introduzione nella proposta di nuovi poteri per impedire ad un vettore di scaricare merci in caso di dati mancanti potrebbe perturbare in modo significativo gli scambi e apparire superflua alla luce degli attuali poteri per vietare ad un vettore di caricare merci». Secondo ESC, ECASBA, ESPO, FEPORT e WSC, «per ridurre al minimo questi rischi, questo potere dovrebbe essere invocato solo in circostanze estremamente limitate».

Sempre circa la possibilità che le nuove norme ostacolino immotivatamente il flusso degli scambi commerciali, le cinque associazioni ritengono che, relativamente alla presentazione delle merci in assenza della trasmissione anticipata dei dati delle merci, «anche parti diverse dal vettore dovrebbero essere legalmente obbligate a fornire anticipatamente i dati sulle merci mancanti all’arrivo delle merci».

Circa i carichi che rimangono a bordo delle navi rispetto alle merci che sono destinate ad essere sbarcate in un porto, ESC, ECASBA, ESPO, FEPORT e WSC osservano che «l’attuale proposta impone che tutto il carico a bordo sia collocato in custodia temporanea o sottoposto a una procedura doganale nel primo porto dell’UE e non dove verrà infine sbarcato».
Le cinque associazione rilevano infine che «il centro doganale digitale europeo dovrebbe consentire l’interoperabilità con l’ambiente dell’interfaccia unica marittima dell’UE per assicurare che possa essere utilizzato per l’espletamento delle formalità doganali» e che «è essenziale che gli operatori terminalistici ricevano i dati necessari per stoccare le merci in un deposito doganale ben prima che le merci raggiungano il porto».

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26 Gennaio 2024