Esortata la designazione di porti in cui poter effettuare il cambio degli equipaggi. Ringraziamento dell’ECSA per le linee guida UE volte agevolare gli spostamenti e le necessità dei marittimi e dei passeggeri delle navi

Ieri la Commissione Europea ha diffuso delle linee guida per la protezione della salute e il rimpatrio dei marittimi, dei passeggeri e di altre persone a bordo delle navi nell’ambito delle indicazioni alle nazioni dell’Unione Europea su come coordinare le misure per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, indicazioni – ha specificato la commissaria ai Trasporti, Adina Valean, presentando il documento – che includono prescrizioni sanitarie e raccomandazioni per il cambio degli equipaggi nonché la richiesta agli Stati dell’UE di designare porti in cui possa avvenire un rapido rimpiazzo degli equipaggi e l’esortazione nei confronti delle compagnie crocieristiche a ricordare le loro responsabilità verso i propri clienti e dipendenti.
Relativamente alle navi da crociera, infatti, le linee guida ricordano appunto che la responsabilità di organizzare il rientro dei passeggeri e dei membri dell’equipaggio delle navi da crociera spetta alle compagnie crocieristiche, responsabilità che – viene puntualizzato – può includere il rimpatrio dai porti situati al di fuori dell’UE e, in particolare, l’organizzazione di tutti i voli charter necessari o di altri mezzi di trasporto.
Le linee guida precisano che per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’UE, lo Stato di bandiera dovrebbe consentire ai passeggeri e all’equipaggio di sbarcare in uno dei suoi porti e che gli Stati membri dovrebbero sostenere la compagnia crocieristica nel prendere le disposizioni necessarie per il rimpatrio e l’accesso a cure mediche adeguate. Se lo Stato di bandiera non è in grado di ospitare una nave – chiariscono le linee guida – questo Stato dovrebbe offrire assistenza alle compagnie nel prendere accordi con altri Stati membri dell’UE o con Paesi terzi. In particolare, le disposizioni dovrebbero ridurre al minimo il tempo in cui la nave resta in mare fornendo al contempo buone infrastrutture mediche e collegamenti di trasporto per i rimpatri.
Il documento della Commissione Europea spiega inoltre che se la nave da crociera batte bandiera di un Paese terzo, gli Stati UE dovrebbero comunque accoglierla per ragioni umanitarie. In tali casi – precisano le linee guida – si raccomanda di richiedere alla compagnia crocieristica adeguate disposizioni di natura finanziaria e logistica, come ad esempio la messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale, di strutture per la quarantena, il noleggio di autobus e di voli charter, e ciò prima che la nave da crociera attracchi in porto. Il documento chiarisce inoltre che nel caso non si addivenisse a tali accordi, si dovrebbe comunque prendere in considerazione lo sbarco sicuro e rapido delle persone a bordo della nave e facilitarne il trasferimento a casa.
Quanto alle persone contagiate da Covid-19 presenti a bordo delle navi da crociera, le linee guida spiegano che lo Stato di approdo deve prendere in considerazione lo sbarco laddove gli ospedali o le strutture sanitarie temporanee nelle vicinanze abbiano la capacità sufficiente per fornire adeguate cure mediche. I passeggeri e membri dell’equipaggio non infetti o asintomatici, invece, una volta sbarcati dovrebbero essere portati in strutture di quarantena, se ciò è necessario per controlli medici, oppure rimpatriati.
Sempre relativamente alle navi da crociera, il documento precisa che, per quelle con a bordo cittadini dell’UE che devono attraccare in Paesi terzi, gli Stati membri possono attivare il Meccanismo unionale di protezione civile come ultima risorsa, ad esempio se non sono disponibili voli aerei commerciali.
Le linee guida della Commissione forniscono anche raccomandazioni relative al transito e allo sbarco dei passeggeri e dell’equipaggio per tutte le tipologie di navi. Tra queste, il documento spiega che per facilitare il transito dei cittadini dell’UE e dei cittadini di Paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata che rientrano nel loro Stato membro di nazionalità o residenza, gli Stati membri dovrebbero identificare porti adeguati che possono essere collegati a corridoi di transito di passaggio sicuro istituiti conformemente alla comunicazione sull’attuazione delle corsie preferenziali. A tal proposito le linee guida specificano tra l’altro che, laddove difficoltà temporanee impediscano il rimpatrio immediato di cittadini di Paesi terzi a causa delle restrizioni imposte dal Paese di nazionalità, le compagnie crocieristiche o gli armatori dovrebbero, in linea con i loro obblighi, trovare accordi con lo Stato di approdo per garantire un soggiorno sicuro a queste persone, e ciò dovrebbe includere l’accesso a cure mediche e ad alloggi adeguati, per i quali le autorità statali possano avere il diritto di chiedere un risarcimento all’operatore della nave.
Sul tema del cambio degli equipaggi delle navi, le linee guida ribadiscono tra l’altro che i marittimi, in quanto personale essenziale, dovrebbero essere esenti dalle restrizioni di viaggio quando sono in transito verso il porto in cui assumono le proprie funzioni. La novità più rilevante introdotta nel nuovo documento presentato dalla Commissione UE rispetto alle precedenti raccomandazioni rivolte agli Stati membri consiste nella designazione di porti in cui poter effettuare il cambio dell’equipaggio. Il documento spiega che, in consultazione con la Commissione, gli Stati membri dovrebbero, in coordinamento tra loro, designare vari porti nell’Unione Europea per il rapido cambio dell’equipaggio. Tali porti dovrebbero essere geograficamente dispersi in modo da coprire l’intera UE e dovrebbero essere collegati ad aeroporti operativi e a stazioni ferroviarie. Inoltre gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità di attivare collegamenti aerei e ferroviari dedicati o regolari per garantire i collegamenti di trasporto necessari per i cambi di equipaggio. I porti designati al cambio degli equipaggi dovrebbero anche avere nelle vicinanze alloggi in cui i marittimi potrebbero attendere l’arrivo della nave su cui imbarcarsi o il loro volo, treno o nave se questi non partono nello stesso giorno del loro sbarco dalla nave. L’alloggio dovrebbe inoltre consentire di sottoporsi a 14 giorni di quarantena prima dell’imbarco e dopo lo sbarco se lo Stato membro lo richiede e se i test per verificare la positività o meno al virus non sono disponibili.
Queste e le altre raccomandazioni rivolte dalla Commissione Europea agli Stati membri affinché agevolino gli spostamenti e le necessità dei marittimi e dei passeggeri delle navi sono state accolte con assoluto favore dall’European Community Shipowners’ Associations (ECSA): «l’ECSA – ha ricordato il segretario generale dell’associazione degli armatori europei, Martin Dorsman – ha lavorato a stretto contatto con la Commissione Europea in merito a tale questione, assieme alla nostra parte sociale, la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti. Essendo il benessere dell’equipaggio e dei passeggeri la nostra priorità principale, le linee guida servono sicuramente come base per i cambiamenti che devono verificarsi sul campo. I nostri associati lavoreranno a stretto contatto con le autorità nazionali per verificare che la procedura stabilita negli orientamenti sia messa in atto e certamente trasmetteremo il nostro feedback a livello europeo. Da parte sua, l’ECSA continuerà a collaborare con le istituzioni dell’UE per assicurare che tutti gli Stati membri adottino un approccio coordinato per quanto riguarda l’attuazione delle linee guida della Commissione».

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