Messina (Assarmatori): ci auguriamo che il percorso legislativo sia rapido e senza intoppi
Ieri presso l’Ottava Commissione del Senato è stato dato avvio all’esame del disegno di legge, depositato dal senatore Lucio Malan quale primo firmatario, che apporta modifiche al Codice della Navigazione. Esprimendo soddisfazione per l’approdo del testo alla Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, Assarmatori ha sottolineato che il disegno di legge rappresenta «un’opera di semplificazione necessaria e non più rinviabile, anche per contribuire ad arginare il fenomeno del flagging out, ovvero la dismissione della bandiera italiana».

«L’eccessiva burocrazia del comparto marittimo – ha evidenziato il presidente dell’associazione armatoriale, Stefano Messina – è la causa principale della perdita di competitività e attrattività del nostro Paese nel settore. Il Codice della Navigazione ha più di 80 anni e una sua revisione è ormai urgente e indifferibile. Il disegno di legge scritto dal senatore Malan contiene diversi elementi che vanno nel senso da noi auspicato, cioè quello di una semplificazione che tocca il lavoro marittimo, favorendo l’occupazione, la gestione e la competitività della nave, prevedendo la digitalizzazione di diverse procedure e la smaterializzazione di buona parte della documentazione».

«Il Ddl Malan – ha aggiunto Messina – tiene conto di svariate esigenze di tutto il comparto marittimo e rappresenta un primo concreto passo nella direzione di una maggiore competitività del segmento nel nostro Paese. Sarà anche strumento necessario per il rilancio dell’occupazione marittima nazionale in grave crisi di vocazione. Per questo ci auguriamo che il percorso legislativo sia rapido e senza intoppi che ne ritarderebbero l’entrata in vigore».

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6 settembre 2023

 

Disegno di legge n. 673
Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIADI LAVORO MARITTIMO
Art. 1.(Esenzione dall’annotazione di imbarcoe sbarco)
1. All’articolo 172-bis del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:a) il comma 1 è sostituito dal seguente:« 1. Per i marittimi arruolati con il patto di cui al secondo comma dell’articolo 327 su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio nell’ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale, l’autorità marittima competente per il porto di partenza o nel quale si svolge il servizio può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo all’annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi. Tale autorizzazione è valida nell’ambito dei porti e delle rade nazionali oggetto dei servizi sopra indicati anche se ricompresi nella competenza di altre autorità marittime »;b) al comma 2, dopo le parole: « all’autorità marittima » sono inserite le seguenti: « che ha rilasciato l’autorizzazione »;c) il comma 4 è sostituito dal seguente:« 4. Nei casi previsti dal comma 3 la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata settimanalmente con apposita nota riepilogativa, previa comunicazione giornaliera scritta, anche in formato digitale, all’autorità marittima che ha rilasciato l’autorizzazione dell’effettiva composizione dell’equipaggio di ciascuna nave o galleggiante ».
Art. 2.(Forma del contratto)1. All’articolo 328 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:a) il primo comma è sostituito dal seguente:« I contratti di arruolamento dei membri dell’equipaggio e del personale addetto ai servizi complementari di bordo devono, a pena di nullità, essere stipulati per iscritto dal comandante della nave ovvero dall’armatore o da un suo procuratore, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione, fermo restando l’obbligo di procedere, quale atto pubblico, alle annotazioni e alle convalide previste dall’articolo 357, terzo comma, del regolamento per l’esecuzione del presente codice (navigazione marittima). Il contratto è conservato fra i documenti di bordo »;b) al secondo comma le parole: « dalle autorità predette » sono sostituite dalle seguenti: « dal comandante della nave ».2. L’articolo 329 del codice della navigazione è abrogato.
Art. 3.(Annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco)
1. Al primo comma dell’articolo 223 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, di seguito denominato « regolamento per la navigazione marittima », sono apportate le seguenti modificazioni:a) dopo le parole: « essere effettuate » sono inserite le seguenti: « , ove possibile, »;b) dopo le parole: « imbarca o sbarca » sono aggiunte le seguenti: « oppure dopo lo sbarco all’ufficio di iscrizione del marittimo alle matricole della gente di mare ».2. L’articolo 236 del regolamento per la navigazione marittima è abrogato.
Art. 4.(Annotazioni relative alle persone arruolate)
1. Al terzo comma dell’articolo 357 del regolamento per la navigazione marittima sono apportate le seguenti modificazioni:a) le parole: « stipulati in località estera dove non sia autorità consolare » sono sostituite dalle seguenti: « stipulati ai sensi dell’articolo 328 del codice »;b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La convalida del contratto di arruolamento può essere effettuata anche in formato digitale ».
Art. 5.(Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l’armatore)
1. All’articolo 331 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:a) al secondo comma, la parola: « telegraficamente » è sostituita dalle seguenti: « in formato elettronico »;b) al terzo comma, dopo le parole: « porto d’imbarco » sono inserite le seguenti: « , anche in formato digitale, ».
Art. 6.(Anagrafe digitale unica della gente di mare)
1. Al fine di garantire agli utenti la possibilità di gestire in modo rapido, sicuro ed efficiente gli adempimenti relativi allo svolgimento del lavoro marittimo, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, istituisce una piattaforma digitale, denominata « Anagrafe digitale unica della gente di mare », tramite la digitalizzazione e l’integrazione dell’esistente anagrafe della gente di mare prevista dall’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231.2. La piattaforma di cui al comma 1 è integrata con le banche di dati dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, è gestita dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera ed è accessibile alle capitanerie di porto, alla gente di mare e agli armatori per le parti di rispettiva competenza.
Art. 7.(Anticipi della retribuzione ai marittimi)
1. Al comma 913 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano altresì agli anticipi della retribuzione corrisposti al personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell’industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e, in ogni caso, in misura non superiore a 500 euro mensili ».

Capo II SEMPLIFICAZIONE DELLE PRATICHE DI BORDO
Art. 8.(Carte, libri e altri documenti)
1. All’articolo 169 del codice della navigazione è aggiunto, in fine, il seguente comma:« Le carte, i libri e gli altri documenti di cui al presente articolo sono esenti dall’obbligo del rigoroso rendiconto ».
Art. 9.(Giornale nautico, giornale di carico)
1. All’articolo 174 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:a) al secondo comma, le parole: « sono annotate le entrate e le spese riguardanti la nave e l’equipaggio, gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti » sono sostituite dalle seguenti: « sono annotati gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione »;b) al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le navi adibite al trasporto esclusivo di passeggeri non sono soggette all’obbligo della tenuta del giornale di carico ».
Art. 10.(Giornale radiotelegrafico)
1. Al secondo comma dell’articolo 175 del codice della navigazione, dopo le parole: « del giornale radiotelegrafico » sono aggiunte in fine le seguenti: « o, per le navi che hanno l’obbligo della dotazione degli impianti previsti dal “sistema globale di soccorso e sicurezza in mare” (GMDSS), del giornale di bordo GMDSS ».
Art. 11.(Nota di informazioni all’autorità marittima)
1. All’articolo 179 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:a) al quarto comma, dopo le parole: « il comandante della nave » sono inserite le seguenti: « o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante »;b) al quinto comma, dopo le parole: « il comandante della nave » sono inserite le seguenti: « o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante »;c) al sesto comma, dopo le parole: « il comandante di una nave diretta in un porto estero » sono inserite le seguenti: « o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante ».
Art. 12.(Certificato di iscrizione, libri di bordo)
1. Al regolamento per la navigazione marittima sono apportate le seguenti modificazioni:a) all’articolo 315:1) al secondo comma, il numero 5) è abrogato;2) al terzo comma, le parole: « versare la somma e » sono soppresse;3) al quarto comma, le parole: « e nei casi previsti dagli articoli 143 e 144 del codice il certificato di iscrizione nell’apposito elenco o il decreto ministeriale di equiparazione, di cui agli articoli stessi » sono soppresse;b) all’articolo 363 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fatte salve le disposizioni derivanti da obblighi internazionali, la compilazione dei libri di bordo e di tutti gli altri documenti di bordo può essere effettuata in italiano o nella lingua parlata a bordo ad eccezione delle annotazioni aventi carattere di scrittura pubblica per le quali è obbligatorio l’uso della lingua italiana »;c) all’articolo 365:1) al primo comma, le parole: « l’autorità marittima mercantile o quella consolare del luogo in cui si trova la nave ritira e trasmette i libri di bordo, per la custodia, all’ufficio di iscrizione della nave » sono sostituite dalle seguenti: « l’armatore assume l’incarico di custodire i libri di bordo compilati per un periodo di cinque anni, inviando all’ufficio di iscrizione della nave l’elenco dei libri di bordo custoditi »;2) il secondo comma è sostituito dal seguente:« Quando i libri sono esauriti o resi inservibili, il comandante della nave li consegna all’armatore, redigendo un verbale di consegna che è inviato in copia all’ufficio di iscrizione della nave. Decorsi cinque anni dalla data di consegna, l’armatore può distruggere i libri inviando una comunicazione all’ufficio di iscrizione della nave »;d) l’articolo 374 è abrogato.
Art. 13.(Formato digitale delle carte, dei libri e dei documenti di bordo)
1. Dopo l’articolo 169 del codice della navigazione sono inseriti i seguenti:« Art. 169-bis. – (Formato digitale delle carte, dei libri e dei documenti di bordo) – Le carte, i libri e i documenti di bordo elencati di seguito possono essere formati e conservati anche in formato digitale e su supporti informatici, in conformità alle disposizioni e secondo le regole tecniche stabilite dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalla normativa vigente in materia:a) giornale nautico e giornale di macchina di cui agli articoli 169, da 173 a 177 e 182 del presente codice, agli articoli da 362 a 374 del regolamento per l’esecuzione del presente codice (navigazione marittima) e al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1° settembre 2011;b) ruolo di equipaggio, di cui agli articoli 169, 170 e 171 del presente codice e agli articoli da 349 a 361 del regolamento per l’esecuzione del presente codice (navigazione marittima);c) registro di carico per le navi che trasportano sostanze liquide nocive alla rinfusa previsto dalla norma 9 dell’allegato II alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973, di cui alla legge 29 settembre 1980, n. 662, e dal decreto del Ministro della marina mercantile 3 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 4 maggio 1987;d) registro degli idrocarburi di cui all’articolo 19 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2012;e) registro dell’orario di lavoro a bordo delle navi mercantili, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108;f) registro degli infortuni di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, e al decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 30 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2000;g) giornale radiotelegrafico di cui all’articolo 175 del presente codice;h) giornale di bordo GMDSS di cui all’articolo 175 del presente codice e all’articolo 32, comma 1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 15 aprile 2003, n. 130;i) registro di carico e scarico dei medicinali soggetti alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope previsto dall’articolo 46 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dal decreto del Ministro della sanità 3 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 3 settembre 2001.Art. 169-ter. – (Requisiti e specifiche) – Fatto salvo quanto disposto dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle norme vigenti in materia, i requisiti e le specifiche del formato digitale di ciascuno delle carte, dei libri e dei documenti di bordo di cui all’articolo 169-bis nonché della loro formazione, aggiornamento, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione, estrazione e validazione temporale, nonché dei software e degli hardware per la loro gestione, ivi compreso il supporto alle competenze ispettive e conservative delle autorità competenti, sono approvati con uno o più decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.Art. 169-quater. – (Norme fiscali) – Ai fini dell’assolvimento degli obblighi fiscali relativi alle carte, ai libri e ai documenti di bordo di cui all’articolo 169-bis in formato digitale si provvede ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014.Art. 169-quinquies. – (Strumenti di pagamento) – Il pagamento dell’imposta di bollo e dei tributi previsti avviene anche mediante gli strumenti di pagamento previsti dall’articolo 5 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ».2. Nell’allegato A al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2013, i punti 83 e 84 sono soppressi.

Capo III REGIME AMMINISTRATIVO DELLA NAVE
Art. 14.(Dismissione della bandiera e sospensione temporanea dell’abilitazione alla navigazione)
1. All’articolo 156 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 5, primo periodo, le parole: « bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti » sono sostituite dalle seguenti: « rilasciata da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi dell’articolo 13 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a garanzia di eventuali diritti non trascritti anche di natura previdenziale »;b) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , entro il termine stabilito dall’articolo 67-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per il quale si applica quanto previsto dall’articolo 17-bis, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 »;c) al comma 8, dopo le parole: « qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato » sono inserite le seguenti: « che non sia membro dell’Unione europea e »;d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:« 8-bis. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave sia iscritta nel registro di uno Stato membro dell’Unione europea che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell’abilitazione alla navigazione di cui all’articolo 149 è consentita, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni dell’articolo 145 e della lettera d) del primo comma dell’articolo 163 del presente codice, nonché dell’articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative. L’ufficio di iscrizione della nave, constatato che sono state soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Dell’avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all’Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché pubblicità mediante affissione negli uffici del porto ».
Art. 15.(Iscrizione Provvisoria)
1. Dopo l’articolo 152 del codice della navigazione è inserito il seguente:« Art. 152-bis. – (Iscrizione provvisoria) – Una volta rilasciato il passavanti provvisorio secondo quanto previsto dall’articolo 152 del presente codice e dall’articolo 315 del regolamento per l’esecuzione del presente codice (navigazione marittima), l’ufficio di iscrizione su richiesta del proprietario iscrive la nave in via provvisoria previa consegna della seguente documentazione:a) copia del titolo di proprietà;b) copia del passavanti provvisorio;c) copia del certificato di stazza;d) copia del certificato di attestazione di assenza di vincoli e gravami;e) copia del certificato di cancellazione, definitiva o provvisoria, dal registro stranierof) impegno a presentare entro sei mesi gli originali o le copie autentiche dei documenti di cui alle lettere a), b), c) e d), nonché l’originale o la copia autentica del certificato di cancellazione definitiva, al fine di conseguire la definitiva iscrizione della nave. Nel caso in cui il proprietario non adempia a tale impegno, l’iscrizione provvisoria perde ogni efficacia.La provvisorietà dell’iscrizione e l’avvenuto deposito dei documenti di cui alla lettera f) del precedente comma sono annotati, nelle matricole o nei registri, dall’ufficio di iscrizione ».

Capo IV COMPETITIVITÀ
Art. 16.(Tipi di visite)
1. All’articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente comma:« 4-bis. Le navi rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, non sono sottoposte alle visite di cui al presente articolo e alle visite di cui agli articoli 83 e 84 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, ferma restando, in occasione delle visite di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, l’applicazione dei contenuti tecnici di cui al presente decreto e alla legge 16 giugno 1939, n. 1045. Le navi che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, sono sottoposte esclusivamente alle visite di cui al comma 1 del presente articolo, in occasione delle quali si verifica anche il rispetto della legge 16 giugno 1939, n. 1045 ».
Art. 17.(Collaudi e ispezioni)
1. All’articolo 176 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:a) il comma 1 è abrogato;b) al comma 2:1) all’alinea, le parole: « Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in materia, è necessario » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministero delle imprese e del made in Italy effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante collaudi e ispezioni ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica »;2) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ai fini del rilascio della licenza di cui agli articoli 160 e 183 »;3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:« d-bis) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità »;c) i commi 3 e 5 sono abrogati;d) al comma 6, dopo le parole: « ordinarie e straordinarie » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 2 »;e) il comma 7 è abrogato.